Il requisito della contemporaneità della presentazione delle dimissioni con atti separati è soddisfatto dalla presentazione “contestuale” nel tempo, cioè avvenuta nello stesso momento giuridicamente inteso, ossia con protocolli caratterizzati dalla stretta sequenza numerica. La reiterazione dell’operazione di protocollazione non solo non altera la ritualità della procedura di presentazione delle dimissioni, bensì vale a confermare ulteriormente che l’unico scopo cui tendono le dimissioni è quello di pervenire allo scioglimento del consiglio comunale.
Pertanto, la volontà dissolutoria manifestata dalla maggioranza dei consiglieri e reiterata nella protocollazione successiva, configura il presupposto per lo scioglimento ai sensi dell’art.141, comma 1, lettera b), n.3 del d.lgs. 267/2000.
Class.15900/TU/00/38 Roma, 159101/02
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
Oggetto: Scioglimento del consiglio comunale di . Esposto dell'ex consigliere comunale - Art. 38, comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso l'esposto di un ex consigliere del comune di sulla presunta non contestualità e contemporaneità delle dimissioni ultra dimidium presentate da dodici consiglieri del cennato comune.
Per quanto concerne il primo punto dell'esposto, si osserva che la legge non prescrive che a garantire l'autenticità dell'atto di dimissioni sia necessaria l'identificazione di ciascun consigliere mediante la presentazione di un documento di riconoscimento, ma è sufficiente l'attestazione, da parte dell'Ufficio di protocollo, dell'accertamento dell'identità personale dei consiglieri tramite conoscenza diretta, oppure la dichiarazione, da parte del suddetto ufficio o del segretario dell'ente, dell'avvenuta presentazione personale degli atti di dimissioni.
Quanto al requisito della contemporaneità della presentazione delle dimissioni con atti separati, si osserva che il requisito è soddisfatto dalla presentazione 'contestuale' nel tempo, cioè avvenuta nello stesso momento giuridicamente inteso, ossia con protocolli caratterizzati dalla stretta sequenza numerica.
Nella fattispecie, la mancata successione numerica del numero di protocollo risulta dovuta al sistema di protocollazione informatica del comune che, a causa della sua unicità e del susseguirsi degli atti di dimissioni può riscontrare, come avvenuto, qualche 'salto' nel registro di posta in entrata.
Di tal ché la reiterazione dell'operazione di protocollazione non solo non altera la ritualità della procedura di presentazione delle dimissioni, bensì vale a confermare ulteriormente che l'unico scopo cui tendono le dimissioni è quello di pervenire allo scioglimento del consiglio comunale.
Relativamente alla diversa tesi, prospettata dall'esponente, dell'irritualità della prima procedura di protocollazione e quindi della sua inidoneità a configurare il presupposto dello scioglimento, si significa che le dimissioni presentate la prima volta sarebbero comunque inefficaci e non suscettibili di surroga, in quanto il mancato raggiungimento dello scopo cui erano preordinate le dimissioni medesime le renderebbe invalide, secondo la teoria dell'atto collettivo elaborata dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, V Sezione, 12 novembre 2009,n.7051, nonché VI Sezione, 12 agosto 2009, n.4936).
Pertanto, la volontà dissolutoria manifestata dalla maggioranza dei consiglieri e reiterata nella protocollazione successiva, configura il presupposto per lo scioglimento ai sensi dell'art.141, comma 1, lettera b), n.3 del d.lgs. 267/2000, cui si darà corso.