Considerato che l’art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, disciplinante i consorzi degli enti locali, è compreso nel Capo V del titolo II del medesimo decreto, dedicato alle forme associative, si ritiene che il divieto operato dall'art. 5, comma 7, del D.L.n. 78/2010 riguardi in generale anche i componenti degli organi dei consorzi fra enti locali.
Class.15900/TU/00/82 Roma, 2010
AL COMUNE DI
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: gettoni di presenza.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito in merito alla indennità da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione di un Consorzio tra comuni, alla luce delle disposizioni recate dal D.L. 31/05/10, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30/07/10, n. 122.
Al riguardo, si osserva che l'art. 6 del D.L. n. 78/2010 è una norma che ha una natura di carattere generale, mentre la fattispecie è espressamente disciplinata dall'art. 5, comma 7, del citato decreto legge, il quale stabilisce che 'Agli amministratori...di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione dei servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti'.
Considerato che l'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, disciplinante i consorzi degli enti locali, è compreso nel Capo V del titolo II del medesimo decreto, dedicato alle forme associative, si ritiene che il divieto riguardi in generale anche i componenti degli organi dei consorzi fra enti locali.
Pertanto, gli amministratori interessati non hanno diritto al percepimento di alcun compenso per la predetta carica.