VERIFICA DEL RAPPORTO CHE LEGA L'AMMINISTRATORE E L'ASSOCIAZIONE PER EVENTUALE INCOMPATIUBILITA'. L'ASSENZA DELLA FINALITA' DI LUCRO NELL'ASSOCIAZIONE NON è SUFFICIENTE AD ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DELL'IPOTESI DI INCOMPATIBILITA'.
Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 11 GENNAIO 2011
OGGETTO: Comune di . Quesito relativo all'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 1 e 2, T.U.O.E.L.
Si fa riferimento alla nota sopraevidenziata, con la quale è stato chiesto un parere in merito alla sussistenza di una causa d'incompatibilità per un consigliere comunale che è componente del consiglio direttivo della locale pro loco, la 'Pro...', costituita per finalità di promozione sociale e turistica del comune.
Quest'ufficio è dell'avviso che la fattispecie rappresentata debba essere esaminata in ragione di entrambe le statuizioni recate dal comma 1, nn. 1 e 2, dell'art. 63 del D. Lgs. n. 267/00 e non solo in ragione di quella recata dal numero 1 del citato comma.
Quanto allo specifico quesito inerente la posizione del consigliere comunale in questione rispetto alla composizione del consiglio direttivo dell'associazione, se cioè lo stesso possa essere qualificato amministratore dell'associazione, si osserva quanto segue.
In genere, i poteri del consiglio direttivo sono quelli di gestire l'associazione, promuoverne le attività e amministrarla.
Dalla lettura degli articoli dello statuto dell'associazione in questione dedicati agli organi, si evince che il consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della pro loco, mentre il presidente dell'associazione ha la responsabilità dell'amministrazione e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
A norma dell'art. 10, comma 1, lett. i) dello statuto dell'associazione, lo stesso consiglio direttivo, su proposta del presidente, può deliberare di attribuire speciali incarichi ai singoli componenti in determinati settori attribuiti alla loro specifica competenza.
Dalla disciplina sopra richiamata appare delinearsi l'attribuzione al consiglio direttivo dei poteri ordinari di amministrazione dell'ente, che spettano ai componenti di norma collegialmente, mentre sono esclusivi di ciascun membro in caso di attribuzione di specifica competenza.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, con il termine 'amministratore' il legislatore ha inteso alludere a tutti i componenti dell'organo collegiale cui è affidata l'amministrazione di un ente, istituto, azienda, muniti o meno di poteri di rappresentanza. L'espressione 'con poteri di rappresentanza o di coordinamento' contenuta nel comma 1 dell'art. 63 del T.U.O.E.L. – che sembrerebbe limitare l'ambito applicativo della norma - 'è riferibile ai soli dipendenti e non già agli amministratori'. È stato osservato, infatti, che la qualifica di amministratore è di per sé rilevante ai fini della determinazione del potenziale conflitto d'interessi che la norma mira a scongiurare e prescinde finanche dalla concreta partecipazione alle sedute del consiglio (cfr. Cass., Sez. I Civ., 25.06.1987, n. 5594).
Ciò chiarito, dunque, la posizione dell'amministratore locale dovrà essere esaminata in relazione ai rapporti che concretamente legano l'ente locale all'associazione 'Pro... ', che non sono stati chiariti nella nota in riferimento.
Pertanto, qualora il comune avesse instaurato con l'associazione un rapporto di sovvenzione, la posizione del consigliere comunale in questione dovrebbe essere esaminata alla luce del disposto di cui all'art. 63 citato, comma 1, n. 1; qualora invece fosse stato stipulato un contratto per l'assolvimento di un servizio nell'interesse del comune , la posizione del consigliere comunale in questione dovrebbe essere esaminata alla luce del disposto di cui all'art. 63 citato, comma 1, n. 2, prima parte - mentre sarebbe priva di rilievo in relazione alla posizione del consigliere l'insussistenza di qualsiasi rapporto di natura giuridica fra comune e associazione.
L'assenza della finalità di lucro nell'associazione non è sufficiente ad escludere la sussistenza dell'ipotesi d'incompatibilità. Il comma 2 dell'art. 63 ha, infatti, escluso l'applicazione della suddetta ipotesi solo per coloro che hanno parte in cooperative sociali, iscritte regolarmente nei registri pubblici, dal momento che solo tali forme organizzative offrono adeguate garanzie per evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato da parte degli eletti ed il conflitto, anche solo potenziale, che la medesima persona sarebbe chiamata a dirimere se dovesse scegliere tra l'interesse che deve tutelare in quanto amministratore dell'ente che gestisce il servizio e l'interesse che deve tutelare in quanto consigliere del comune che di quel servizio fruisce.
Ciò posto, in conformità al principio generale che ogni organo collegiale deliberi innanzitutto sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la contestazione della causa ostativa all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista dall'art. 69 del citato decreto legislativo, che garantisce comunque il corretto contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa d'incompatibilità contestata.