Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Nel caso ricorra l’ipotesi di incandidabilità di cui all’art. 58, comma 1, lettera a) del T.U.O.E.L., la Prefettura, qualora il consiglio comunale non provveda a revocare la delibera di convalida del consigliere, potrà senz’altro avviare l’azione di cui all’art. 70, comma 2, del suddetto Testo unico, diretta alla declaratoria della nullità dell’elezione.
CON IL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78, CONCERNENTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA, DISPONE ALL'ART 5, COMMA 7, CHE VENGANO RIDETERMINATI IN DIMINUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 8 DEL TUOEL GLI IMPORTI DELLE INDENNITA' DEGLI AMM.RI LOCALI GIA' DETERMINATE AI SENSI DELLO STESSO ART. 82, COMMA8.
NEI CASI PROSPETTATI NON SI CONFIGURA IPOTESI DI INCOMPATIBILITA'
Il professionista cui sia conferito, dal Comune presso il quale svolge il proprio mandato di consigliere, l’incarico di progettista di opere pubbliche, viene a trovarsi in una specifica situazione di incompatibilità di interessi risultante dalla contestuale e contraddittoria coincidenza in quanto eletto alla carica di consigliere comunale, delle posizioni di «controllato» (quale professionista, i progetti redatti dal quale essendo assoggettati all’adozione e all’approvazione del consiglio comunale) e «controllore» (quale consigliere comunale chiamato a concorrere alla deliberazione di adozione ed approvazione dei progetti dal medesimo elaborati).
Pertanto, si configura la causa di incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma 1, n.2), del decreto legislativo n. 267/2000.
Il legislatore, estendendo il divieto di cumulo originariamente contemplato solo tra due diverse indennità di funzione, ha precluso, a chi ricopre la carica di consigliere comunale e quella di consigliere provinciale, la possibilità di percepire i gettoni di presenza previsti per entrambe le cariche ricoperte.
Il comma 1 dell’art. 86 del decreto legislativo 267/2000, modificato dall’art. 2, comma 24, della legge n. 244/2007, limita il collocamento in aspettativa non retribuita di soggetti lavoratori dipendenti, per il periodo di espletamento del mandato amministrativo, ai sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all’art. 22, comma 1 del citato T.U.E.L., i presidenti delle comunità montane e delle unioni dei comuni, nonché i membri delle giunte provinciali e dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
In base al combinato disposto dall' artt. 81 e dal citato art. 86 del T.U.E.L., per tali figure di amministratori locali, l’obbligo contributivo è a carico dell’amministrazione locale presso cui viene espletato il mandato, tranne per gli assessori di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per i quali il suddetto obbligo è a carico dell’Ente datore di lavoro che ha concesso l’aspettativa, al quale non spetta alcun tipo di rimborso da parte dell’altra amministrazione interessata.
IN MANCANZA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE ED IL LORO ESPLETAMENTO NEL TERRITORIO DELL'ENTE LOCALE, FANNO VENIR MENO LE CAUSE OSTAIVE ALLA SUA ELEZIONE.
IL GIUDIZIO INSTAURATO CON IL COMUNE PER INTERESSE DI NATURA INDIVIDUALE E NON PER FATTO CONNESSO ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO, COMPORTA UNA CAUSA DI INCOMPATIBILITA'.
SUSSISTE NEL CASO IN ESAME LA CAUSA DI INELEGGIBILITA' AI SENSI DEL COMMA 1, ART. 60 TUOEL. IN QUANTO GLI AMM.RI DELLE AZIENDE SPECIALI SIANO INELEGGIBILI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE DEL COMUNE DA CUI L'AZIENDA DIPENDE, IN QUANTO L'ISTITUZIONE E' ENTE DIPENDENTE DEL COMUNE.
Calcolo numero assessori. L’articolo 1, comma 2, legge 42/2010 ha inciso sull’articolo 2, commi da 183 a 187, della legge 191/2009 (finanziaria 2010) modificando il numero di consiglieri ed assessori degli enti locali. La riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali e provinciali si applica a decorrere dal2011. Il numero massimo di assessori è determinato in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del comune e della provincia, con arrotondamento all’unità superiore.
L’art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede l’ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, per chi riveste le stesse cariche, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
La Cassazione, I Sezione, in data 20 maggio 2006, con la sentenza n. 11894, si è pronunciata a favore dell’ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune. Anche l’Avvocatura Generale con nota del 3 novembre 2009, si è espressa in senso conforme all’indirizzo enunciato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 11894/06.
Pertanto, si ritiene che nel caso in questione ricorra l’ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune di cui al citato art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000, mentre, nei confronti della carica consiliare si viene a concretizzare l’ipotesi dell’incompatibilità prevista dal successivo art. 63, comma 1, n. 7, per colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità.
La normativa dei permessi non pone un limite alle spese per i rimborsi, tranne quello costituito dal monte ore previsto dall'art. 79 del T.U.O.E.L., pertanto all’amministratore in questione spettano i permessi specificatamente previsti per ogni singola carica ricoperta, a meno che non si verifichi una coincidenza nell’ambito della stessa giornata tra le convocazioni dei rispettivi organi.
L’art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede solo per gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del rispettivo organo assembleare, nonché per la presenza necessaria presso la sede dell’ufficio per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Sulla questione il Consiglio di Stato ha ritenuto che qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza effettiva, quale si desume dall’art. 43 del codice civile, è di quest’ultima che bisogna tener conto, e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo anche indipendentemente dalla risultanze anagrafiche.
Il requisito dell’abitualità che la dimora deve possedere è la risultante del fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo e dell’elemento soggettivo della volontà della persona a rimanervi, volontà desumibile, secondo una sentenza n. 5816 del 17 ottobre 2005 della VI sezione del Consiglio di Stato, da circostanze concomitanti e di concordante significato, fra le quali assume valore preminente lo svolgimento in loco dell’attività lavorativa.
Solo in presenza di tali condizioni, previamente verificate, l’amministrazione potrà applicare agli specifici fini, l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato.
L’ art.77 bis, comma 13, del decreto legge n.112/2008 (come convertito dalla legge n.133/2008) prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Secondo la giurisprudenza in materia “non collega all’inosservanza del termine alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutoria, ma la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio, che può bensì condurre all’adozione della grave misura dello scioglimento dell’organo, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine suddetto, bensì la constatata inadempienza ad un’intimazione puntuale ed ultimativa dell’organo competente, che attesta l’impossibilità, o la volontà del consiglio di non approvare il bilancio”.
Secondo il medesimo orientamento, il meccanismo predisposto dalla citata norma “mentre, per un verso, porta ad escludere la natura perentoria del termine in questione, con connesso rischio di illegittimità derivata degli atti che si fondino sulla deliberazione adottata in ritardo, per altro verso, elimina il rischio, anch’esso adombrato nella decisione, che al termine possa attribuirsi valore puramente indicativo”, in quanto l’ordinamento ammette solo un “occasionale, motivato e breve ritardo nel rispetto del termine ordinario”.
La ratio della causa di incompatibilità in esame (annoverabile tra le cosiddette “incompatibilità di interessi”) “consiste nell’impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali comunque si trovino in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità” (così Corte Costituzionale, sentenze n. 44 del 1997, n. 450 del 2000 e n. 220 del 2003).
Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 oltre a prevedere, tra l’altro, la corresponsione per i consiglieri comunali e provinciali di un’indennità di funzione onnicomprensiva, in sostituzione dei gettoni di presenza, ha abolito qualsiasi forma di emolumento per gli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni.
Per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio, l’art. 84, comma 3, del Testo Unico, prevede per gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente di appartenenza, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Le spese di viaggio devono essere rimborsate anche per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari.
La vicenda civilistica e processuale che è all’origine del contenzioso presenta aspetti del tutto singolari, in quanto non è basata su un rapporto sottostante tra l’amministratore ed il proprio ente, come normalmente richiesto affinché possa sostanziarsi quel conflitto di interessi che costituisce presupposto per la configurabilità della causa di incompatibilità in questione.
Considerata la complessità della vicenda, anche in relazione ai comportamenti nel tempo tenuti dall’amministrazione comunale, si ritiene che sia interesse di entrambi i soggetti della controversia di farsi parte attiva di intese volte ad una chiusura bonaria della vicenda.
Ineleggibilità per il neoeletto sindaco del comune di XXX, il quale ricopre anche la carica di consigliere provinciale e quella di consigliere di un'Unione dei Comuni - Ipotesi di ineleggibilità che si pone fra enti omologhi e non tra enti diversi (Comune e Provincia). Analogamente, anche l’art. 65 del medesimo decreto legislativo prevede l’incompatibilità tra cariche ricoperte presso Enti omologhi. L’art. 32, comma 3, del medesimo Testo unico dispone che lo statuto delle Unioni di Comuni “deve comunque prevedere il presidente dell’unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze”.
In mancanza di espressa previsione è insussistente la causa ostativa in quanto le disposizioni citate, incidendo sul diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione e come tali non suscettibili di ricorso all'analogia.
L’art. 80 del TUEL, recepito dall’articolo 20 della Legge Regione Sicilia n. 30 del 23 dicembre 2000, stabilisce che gli oneri derivanti dai permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti pubblici non sono a carico dell’ente presso cui è svolto il mandato elettivo, ma del datore di lavoro. Poiché le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono definite amministrazioni pubbliche, trova applicazione, nel caso di specie, il citato disposto, che pone a carico del datore di lavoro gli oneri derivanti dai permessi retribuiti previsti per i dipendenti per lo svolgimento del mandato elettivo.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali ed ha ribadito , con richiamo alla giurisprudenza ordinaria che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell’incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione e del Consiglio di Stato, si ritiene che le spese legali possano essere rimborsate solo qualora vi sia una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente con una pronuncia di assoluzione nel merito dalle imputazioni contestate.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che l’amministratore in questione non abbia diritto al rimborso delle spese legali sostenute a seguito del giudizio de quo.