A decorrere dal 1.1.2011 il novellato comma 7 dell’art. 76 pone il divieto di procedere alle assunzioni per enti per i quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti. I restanti enti ai sensi del comma 7 possono assumere nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazione dell’anno precedente. La norma per le predette amministrazioni introduce un vincolo alle assunzioni a tempo indeterminato. Problematica affrontata dalla Corte dei Conti con parere 955 del 21.9.2010.
OGGETTO: possibilità assunzionali per le Unioni di Comuni.
Con nota n. 341 del 4.11.2010, il Presidente di una Unione ha formulato un quesito inteso a conoscere se la disciplina contenuta nell'art. 76, comma 7, della legge 133/2008, come modificato dall'art. 14, comma 9, della legge 122/2010, sia applicabile anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, quali le Unioni dei Comuni, destinatari della normativa contenuta nel comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006, come modificato dallo stesso art. 14 comma 10.
Al riguardo, si fa presente che il novellato comma 7 dell'art. 76 pone il divieto, a decorrere dal 1.1.2011, di procedere alle assunzioni per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti. I restanti enti, ai sensi del medesimo comma 7, possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.
La norma, pertanto, introduce, per le predette amministrazioni, un preciso vincolo alle assunzioni a tempo indeterminato.
Orbene tale vincolo, ad avviso della scrivente, mal si concilia con la disciplina dettata per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, per i quali trova applicazione il citato comma 562. Infatti, detti enti hanno già dei precisi vincoli assunzionali dettati dal medesimo comma 562 come modificato, secondo il quale le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 e le cessazioni devono essersi verificate nell'anno precedente.
La problematica è stata recentemente affrontata dalla Corte dei Conti, sezione di controllo di una regione, con il parere n. 955 del 21.9.2010.
Invero, la predetta Corte ha ritenuto che dall'insieme della normativa dettata dal legislatore in materia assunzionale si evince che la disposizione contenuta nel novellato comma 7 dell'art. 76, in commento, è sicuramente applicabile ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e concorre ad individuare un doppio limite, diretto ad evitare incrementi incontrollati, sia della spesa che del numero del personale.
A pari conclusioni non si può invece pervenire, a parere della medesima Corte dei Conti, per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e quindi, anche per gli altri enti non sottoposti al patto di stabilità, tenuto conto che il legislatore, al comma 10 dell'art. 14 della succitata legge 122/2010, ha confermato per tali enti l'applicabilità del richiamato comma 562. Tuttavia, la stessa Corte, mentre ha ritenuto non compatibile la disciplina contenuta nella seconda parte del citato comma 7 dell'art. 76 (assunzioni in misura pari al 20% della spesa riferita al personale cessato nell'anno precedente ) ha confermato l'operatività, anche per gli enti di cui trattasi, del vincolo relativo alla spesa di personale che non deve essere pari o superiore al 40% (attualmente il 50%) della spesa corrente.