Non è ammissibile nominare due assessori oltre il numero massimo stabilito, pur non corrispondendo loro la prescritta indennità, considerato che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni rimessa, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La legge statale, invero, per il profilo considerato riconosce a comuni e province, quale unico spazio di autonomia, la possibilità di individuare nello statuto una misura “fissa” ovvero “flessibile” di assessori, purchè, in entrambi i casi, entro il limite massimo prescritto, che non può mai essere superato.