Avviso di convocazione consiglio comunale prima seduta.Vizi.
Gli art. 40 e 41 del d.lgs.vo n. 267/2000 recano una specifica disciplina per la prima seduta del consiglio comunale. “non vi è alcuna disposizione dell’art. 40 che imponga precisi termini per la consegna della convocazione o preveda che debbano esservi giorni liberi prima della data stabilita per l’adunanza”. (Consiglio di Stato, sentenza n. 6476/ 2005) il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l’assunto che l’avviso di convocazione per la prima seduta spedito dal sindaco in difformità ai tempi previsti dallo statuto per le sedute ordinarie “sarebbe in contrasto con le disposizioni che richiedono in caso di seduta ordinaria la consegna dell’avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della seduta”.
Mancata notifica risultato elezioni dpr 570 del 1960. la mancata notifica ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. n.570/1960 può considerarsi sanata per effetto dell’intervenuta notifica della convocazione per la prima seduta di consiglio, poiché la qualità di consigliere deriva direttamente dall’atto di proclamazione e da tale momento il consigliere entra in carica, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.lgs.vo n. 267/2000.
Alcuni consiglieri comunali di .. hanno rappresentato che il sindaco, nel procedere alla convocazione della prima seduta di insediamento del consiglio per il giorno 16 giugno, avrebbe violato l'art. 40 del d.lgs.vo 267/2000, avendo omesso di notificare la relativa convocazione ad uno dei consiglieri. Viene altresì lamentata la violazione dell'art. 61 del d.P.R. n.570/1960 atteso che al medesimo consigliere non è stato notificato il risultato delle elezioni.
Anche l'intervenuta notifica della convocazione e dell'integrazione dell'ordine del giorno, disposta il 15 giugno c.a., secondo gli esponenti, vizierebbe la correlata seduta.
Ciò in quanto intervenuta oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, previsto dal citato art. 40.
Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che la mancata notifica ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. n.570/1960 può considerarsi sanata per effetto dell'intervenuta notifica della convocazione per la prima seduta di consiglio, poiché la qualità di consigliere deriva direttamente dall'atto di proclamazione e da tale momento il consigliere entra in carica, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs.vo n. 267/2000.
Per quanto riguarda la questione relativa all'eccepito difetto di notifica della convocazione, si fa rilevare che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6476 del 22 novembre 2005, ha precisato che gli art. 40 e 41 del d.lgs.vo n. 267/2000 recano una specifica disciplina per la prima seduta del consiglio comunale.
In particolare, la sentenza afferma che 'non vi è alcuna disposizione dell'art. 40 che imponga precisi termini per la consegna della convocazione o preveda che debbano esservi giorni liberi prima della data stabilita per l'adunanza'.
Su tale presupposto il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l'assunto che l'avviso di convocazione per la prima seduta spedito dal sindaco in difformità ai tempi previsti dallo statuto per le sedute ordinarie 'sarebbe in contrasto con le disposizioni che richiedono in caso di seduta ordinaria la consegna dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della seduta'.
In conformità al suddetto principio non sembra sussistere una invalidità della convocazione in oggetto che infici la relativa seduta.