Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Diritto di accesso. Sbobinamento sedute consiglio comunale. Con parere reso in data 22 ottobre 2002, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha precisato che occorre “… distinguere il caso in cui il Segretario comunale raccolga per proprio uso personale dei meri appunti informali dell'adunanza consiliare, anche eventualmente su supporto magnetico per la redazione del successivo verbale, dall'ipotesi in cui la registrazione dello svolgimento della seduta consiliare costituisca adempimento di una mansione d'ufficio.
Nel primo caso, gli appunti raccolti dal Segretario sono da considerarsi alla stregua di una bozza strettamente personale, che potendo essere liberamente modificata non ha alcun carattere di documento amministrativo. Nel secondo caso, invece, la registrazione non è modificabile, ed il segretario o il personale espressamente incaricato di essa rispondono della sua genuinità; sicché la registrazione, dovendosi ritenere fedele riproduzione del dibattito consiliare, costituisce documento amministrativo, come tale accessibile da parte degli interessati.”
Pubblicazione on line delle determinazioni dirigenziali. Art. 32 della legge 28.06.2009 n. 69.
L’Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - DIGIT PA, nelle 2Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione” ed in particolare nel “Vademecum sulle Modalità di pubblicazione dei documenti nell’albo on line”, predisposto sulla base della direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, ha specificato che “… per gli enti locali …. l’attività dell’albo consiste nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il referto di pubblicazione”, includendo tra tali atti le deliberazioni ed altri provvedimenti comunali tra cui anche le determinazioni.
in assenza di apposite norme regolamentari, il sindaco non può individuare autonomamente delle limitazioni al diritto di diritto di accesso dei consiglieri comunali ai sensi dell’ art. 43 del d.lgs.vo n.267/2000. Il Tar Campania, con sentenza n. 19672/08, ha accolto il ricorso avverso un decreto sindacale recante la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ex art. 43, comma 2, del d.lgs.267/2000 in quanto ha ritenuto sussistente il vizio di incompetenza dell’atto impugnato.
Le modalità di determinazione del numero legale per la validità delle sedute sono demandate all’autonomia normativa degli enti locali. Numerose fonti regolamentari recanti la disciplina di organi collegiali prevedono che i richiedenti la verifica del numero legale debbano essere considerati presenti (cfr art. 46, comma 6, regolamento della Camera dei Deputati e art. 108 del Senato) ancorchè siano assenti dall’aula al momento del conteggio.
Revoca assessore. Pur non essendo previsto dalla legge il termine entro il quale il quale l’organo di vertice dell’ente locale debba provvedere alla sostituzione dell’assessore revocato, è pacifico che l’adempimento in questione debba essere effettuato tempestivamente al fine di rendere conforme alle prescrizioni statutarie la composizione numerica della giunta. Per quanto concerne l’evenienza che l’incompleta composizione dell’organo collegiale comporti, nelle more della sostituzione, l’impossibilità di deliberare validamente, si rileva che l’indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto è impostato sul principio per cui la completezza dell’organo collegiale è indispensabile ai fini della sua operatività soltanto all’atto della costituzione originaria. Se, in prosieguo di tempo, qualcuno dei componenti viene a mancare, deve ritenersi che il collegio possa continuare legittimamente a svolgere le sue funzioni, nelle more della reintegrazione del plenum, purchè sia sussistente il quorum strutturale (così Cons. St. sez. V 8 luglio 1977 n. 767).
Trattamento sanitario obbligatorio. Comune sottoposto a gestione commissariale. Competenza commissario. L’art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n.833, attribuisce al sindaco la competenza ad adottare le ordinanze in materia di trattamento sanitario obbligatorio, entro 48 ore dalla convalida della proposta da parte di un medico della unità sanitaria locale. Qualora il comune sia sottoposto a gestione commissariale, la competenza all’adozione del provvedimento in argomento spetta, in via esclusiva, al commissario straordinario incaricato della gestione dell’ente.
Obblighi di pubblicazione sui siti informatici introdotti dall’art. 32 della legge 28 giugno 2009.
Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione degli atti degli enti locali, l’introduzione dello strumento informatico ha comportato l’implicita abrogazione della disciplina della “pubblicazione delle deliberazioni” contenuta nell’art. 124 del d. legs. n. 267/2000, nella sola parte in cui dispone che la pubblicazione avvenga “mediante affissione all’albo pretorio nella sede dell’ente …”, sostituita dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, fermo restando il termine di 15 giorni consecutivi o di altre specifiche disposizioni di legge. Ai fini dell’osservanza degli obblighi posti dal citato art. 32 gli enti locali potranno adottare appositi regolamenti per la gestione delle procedure di pubblicazione degli atti sull’albo pretorio on line, in cui disciplinare i diversi profili di attuazione della norma, tra i quali le modalità di accesso e pubblicazione, gli atti soggetti a pubblicazione, le garanzie della riservatezza.
Lo stemma comunale è previsto dall’art. 6, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, che demanda all’autonomia dell’ente e, quindi, allo statuto, la sua determinazione, con l’eventuale previsione di una specifica disciplina regolamentare per le modalità di utilizzazione dello stesso. - l’uso e la riproduzione dello stemma comunale da parte del singolo consigliere o, anche, dei gruppi consiliari dovrebbe avvenire con la cautela necessaria ad evitare la strumentalizzazione del simbolo o ambiguità in ordine alla provenienza dei documenti.
Presidente gruppo misto individuazione. La materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio, ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 3 del d.lgs n. 267/2000. Spetta alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l’opportunità di indicare, con apposita modifica statutaria o regolamentare, anche diverse modalità di scelta del presidente del gruppo
La temporanea sostituzione dei consiglieri comunali sospesi dalla carica è disciplinata dall’art. 45 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000. La norma prevede che il consiglio comunale affidi la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato risultato “primo dei non eletti” e fissa il termine di supplenza con la cessazione della sospensione. Il dettato normativo non prevede altre forme di cessazione della supplenza.
LA DISCIPLINA CHE REGOLA LE DIMISSIONI DEL SINDACO E' ESTENSIBILE ANCHE ALLA FIGURA DEL VICESINDACO REGGENTE - UNA VOLTA DIVENUTE EFFICACI LE DIMISSIONI DEL VICESNDACO (DIMISSIONI NON REVOCATE ENTRO 20 GG. DALLA PROTOCOLLAZIONE) IL MEDESIMO DOVRA' ESSERE SOSTITUITO ALLA GUIDA DELL'ENTE DA UN COMMISSARIO PREFETTIZIO CON FUNZIONI DI SINDACO E GIUNTA, MENTRE IL CONSIGLIO RIMARRA' IN CARICA. - LE DIMISSIONI DA CONSIGLIERE SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI.
E' ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI CORRESPONSIONE DEL GETTONE DI PRESENZA IN CASO DI SEDUTE DI CONSIGLIO ANDATE DESERTE PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE AL CONSIGLIERE PARTECIPANTE.
LE MODIFICHE APPORTATE AL COMMA 11 DELL'ART. 82 TUOEL DAL DECRETO LEGGE 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/ 2008 STABILISCONO CHE NON E' PIU' DOVUTO IL GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PRESENTI QUANDO LA SEDUTA CONSILIARE VA DESERTA. (VEDERE NS. RISPOSTA IN DATA 13 SETTEMBRE 2008).
RIMANE DUBBIA LA PRATICABILITA' DEL RICORSO ALLA OPZIONE, PER LA RIMOZIONE DELLA CAUSA DI INELEGGIBILITA', DELLA RINUNCIA ALLA LITE - IN QUANTO NEL CASO IN ESAME, NON AVENDO L'INTERESSATO, IN QUALITA' DI PARTE CONVENUTA UNITAMENTE AD ALTRI SOGGETTI, LA PIENA DISPONIBILITA' DELLA LTE.
La materia dei gruppi consiliari è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta espressamente agli stessi dall’art. 38, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000.
In linea di principio, si osserva, comunque, che sono ammissibili i mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale, per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti.
Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia e le relative problematiche dovrebbero trovare adeguata soluzione nella specifica disciplina di cui l’ente stesso si è dotato
Nel demandare all’autonomia statutaria la determinazione numerica degli assessori, il legislatore statale ha legittimato la possibilità di prevedere un numero “fisso” ovvero “flessibile”, senza fissare il numero minimo, ma stabilendo un limite massimo inderogabile.
Nell’ambito del delineato criterio di riferimento definito nell’ art. 47 del dlgs 267/2000, si deduce che la norma dello statuto che stabilisce il numero dei componenti della giunta diviene vincolante per l’ente locale e può essere derogata solo attraverso una modifica della medesima disposizione.
Il funzionamento del consiglio comunale è riservato dall’art. 38, comma 2, del d.lgs.vo 267/2000 all’autonomia regolamentare dell’ente.
Le modalità di trasmissione degli avvisi di convocazione e di deposito degli atti relativi agli argomenti all’ordine del giorni rientrano nell’ambito di quell’autonomia, che dovrebbe essere regolamentata in modo da assolvere alla fondamentale funzione della preventiva informazione dei componenti dell’organo sugli argomenti da trattare, di modo che ciascuno possa adeguatamente prepararsi per partecipare alla discussione.
in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Gli eventuali mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi, non possono non influire sulla composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi costantemente ai nuovi assetti.
La determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni rimessa, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Quest’ultima, invero, per il profilo considerato, riconosce a comuni e province, quale unico spazio di autonomia, la possibilità di individuare nello statuto una misura “fissa” ovvero “flessibile” di assessori, purchè, in entrambi i casi, entro il limite massimo prescritto, che non può mai essere superato.
Non può trovare applicazione una disposizione statutaria che indichi un numero di assessori incompatibile con le intervenute modifiche normative, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del d.lgs.vo n. 267, per il quale “l’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette”.
L’assegnazione a nuove mansioni equivalenti, che secondo l’interpretazione giurisprudenziale devono salvaguardare la professionalità del dipendente, non può comportare una diminuzione del livello di retribuzione che le mansioni in precedenza svolte garantivano al lavoratore. In particolare devono essere mantenuti, come sostenuto dall’ARAN, quei compensi che sono collegati a particolari capacità professionali del dipendente. Poiché al personale educativo degli asili nido l’art. 37, comma 1, riconosce una indennità professionale, si ritiene che la stessa possa essere mantenuta anche nel caso di mutamento di profilo. Non sembra possibile invece corrispondere l’indennità prevista dal richiamato art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000.