Domanda di esonero di un dipendente di una amministrazione che ha maturato una anzianità contributiva pari a 36 anni, 2 mesi e 17 giorni, chiede il parere di questo Ministero in ordine all’applicabilità al personale dipendente dagli enti locali della

Territorio e autonomie locali
20 Giugno 2011
Categoria 
15.04.19 Trattamento di fine rapporto
Sintesi/Massima 

Come chiarito dalla Funzione Pubblica con circolare n. 10/2008, la disposizione recata dall’articolo citato in oggetto che consente l’esonero dal servizio su domanda nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale in servizio presso le amministrazioni specificamente indicate dalla legge, ovvero le amministrazioni dello Stato. Pertanto la richiesta del dipendente non può trovare favorevole accoglimento.

Testo 

OGGETTO: Art. 72, comma 1 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008. Applicabilità agli enti locali. Quesito.

Con una nota una Amministrazione dovendo procedere all'istruttoria di una richiesta di esonero presentata da un proprio dipendente che ha maturato un'anzianità contributiva pari a 36 anni, mesi 2 e giorni 17, ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine all'applicabilità, al personale dipendente dagli enti locali, della disposizione recata dall'art. 72, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge 6/8/2008.
Al riguardo, come chiarito anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 10/2008, la disposizione recata dall'art. 72, comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito con modifiche in legge n. 133/2008, che consente l'esonero dal servizio su domanda nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale in servizio presso le amministrazioni specificamente indicate dalla legge, ovvero le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti pubblici non economici, le università, le istituzioni ed enti di ricerca nonché gli enti di cui all'art. 70, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, con esclusione del personale della scuola.
Tale istituto che può essere utilizzato dalle amministrazioni indicate dalla norma stessa solo per gli anni 2009, 2010 e 2011 è finalizzato ad una progressiva riduzione del personale in servizio.
Si ritiene, pertanto, che la richiesta del dipendente di cui trattasi non possa trovare favorevole accoglimento non potendosi applicare, al personale dipendente dagli enti locali, la specifica disciplina sull'esonero dal servizio recata dal menzionato art. 72, del D.L. n. 112/2008.