applicazione del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Territorio e autonomie locali
24 Agosto 2011
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Il funzionamento del consiglio comunale è riservato dall’art. 38, comma 2, del d.lgs.vo 267/2000 all’autonomia regolamentare dell’ente.
Le modalità di trasmissione degli avvisi di convocazione e di deposito degli atti relativi agli argomenti all’ordine del giorni rientrano nell’ambito di quell’autonomia, che dovrebbe essere regolamentata in modo da assolvere alla fondamentale funzione della preventiva informazione dei componenti dell’organo sugli argomenti da trattare, di modo che ciascuno possa adeguatamente prepararsi per partecipare alla discussione.

Testo 

E' stato chiesto l'avviso della scrivente in merito all'interpretazione dell'art. 42 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale di codesto ente, che disciplina il deposito degli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione delle adunanze consiliari.
In particolare, viene chiesto se la previsione del deposito degli atti nei tre giorni non festivi precedenti l'adunanza – contenuta nel comma 1- valga anche per gli atti deliberativi o se invece questi debbano essere depositati dalla notifica dell'avviso, quindi 7 giorni prima in caso di seduta ordinaria, 3 in caso di seduta straordinaria.
Il funzionamento del consiglio comunale è riservato dallo stesso legislatore statale all'autonomia regolamentare dell'ente, ai sensi dell'art. 38 comma 2 del d.lgs.vo 267/2000; il regolamento disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.
Anche le modalità di trasmissione degli avvisi di convocazione e di deposito degli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorni rientrano nell'ambito di quell'autonomia, che in tal caso dovrebbe essere regolamentata in modo da assolvere alla fondamentale funzione della preventiva informazione dei componenti dell'organo sugli argomenti da trattare, di modo che ciascuno possa adeguatamente prepararsi per partecipare alla discussione.
Con riguardo quindi alla fattispecie prospettata occorre considerare che la norma del regolamento indicata disciplina il deposito degli atti disponendo il termine di tre giorni per tutti gli atti afferenti la seduta, senza operare distinzione di termini in base alla tipologia degli stessi.
Si soggiunge che la disposizione in esame non fa decorrere il computo del termine dei tre giorni dalla notifica dell'avviso ma dalla data dell'adunanza, pertanto il rispetto di detto termine non viene correlato né alla trasmissione né al recapito dell'avviso .
Una diversa interpretazione determinerebbe, per i soli atti deliberativi, un differente termine di riferimento, senza alcuna previsione espressa da parte del regolamento.
Ciò considerato, si esprime l'avviso che l'interpretazione dell'art. 42 nel senso estensivo prospettato dall'ente richiede l'adozione delle relative modifiche al regolamento comunale, tenuto peraltro conto che l'art. 19 dello statuto comunale demanda ad una 'commissione per il regolamento del consiglio' anche la competenza a formare, aggiornare e modificare il regolamento in parola .