Nel demandare all’autonomia statutaria la determinazione numerica degli assessori, il legislatore statale ha legittimato la possibilità di prevedere un numero “fisso” ovvero “flessibile”, senza fissare il numero minimo, ma stabilendo un limite massimo inderogabile.
Nell’ambito del delineato criterio di riferimento definito nell’ art. 47 del dlgs 267/2000, si deduce che la norma dello statuto che stabilisce il numero dei componenti della giunta diviene vincolante per l’ente locale e può essere derogata solo attraverso una modifica della medesima disposizione.
è stato chiesto se sia possibile nominare un numero di assessori inferiore al minimo fissato dallo statuto che, all'art. 57, ne stabilisce un numero compreso tra un quarto e un terzo dei consiglieri assegnati.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del TUEL, 'gli statuti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi'; il comma 1 prevede il numero massimo nella misura di un terzo e comunque non superiore a dodici unità.
Nel demandare all'autonomia statutaria la determinazione numerica degli assessori, il legislatore statale ha legittimato la possibilità di prevedere un numero 'fisso' ovvero 'flessibile', senza fissare il numero minimo, ma stabilendo un limite massimo inderogabile.
Prevedendo 'che lo statuto possa stabilire il numero effettivo degli assessori nominabili', lo stesso legislatore impone 'una verifica in sede locale dell'individuazione del numero ottimale di componenti della giunta'(Cons. Stato. V, 31.12.2003, n. 9315), che, presupponendo una ponderata valutazione politico-amministrativa delle esigenze dell'ente, consente la nomina del numero di assessori reputato ottimale .
Nell'ambito del delineato criterio di riferimento definito nel citato art. 47, si deduce che la norma dello statuto che stabilisce il numero dei componenti della giunta diviene vincolante per l'ente locale e può essere derogata solo attraverso una modifica della medesima disposizione.
A tal fine giova il riferimento alla sentenza n. 3357/2009, con la quale il Consiglio di Stato, pronunziatosi sul quorum di maggioranza necessario per modificare il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, ha affermato il principio che '.una volta adottato il regolamento contenente una specifica previsione in ordine alle maggioranze occorrenti per le proprie modifiche, l'adozione di queste non può che trovare disciplina in quelle norme di cui il consiglio stesso si è dotato, alle quali l'ente deve attenersi essendo ben noto come una pubblica amministrazione non possa disapplicare le regole da essa poste, se non previo ritiro ed ancorché illegittime'.
Ove quindi si delinei la volontà politica di ridurre la compagine degli assessori occorrerà procedere, preliminarmente, ad una apposita modifica della disposizione statutaria inerente la quantificazione degli stessi, nel senso ritenuto.