– Gruppi consiliari formati da un unico consigliere – Quesito.

Territorio e autonomie locali
24 Agosto 2011
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Gli eventuali mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi, non possono non influire sulla composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi costantemente ai nuovi assetti.

Testo 

E' stato chiesto il parere di questa Direzione in ordine alle modifiche regolamentari che si intendono introdurre in materia di composizione delle commissioni consiliari.

In particolare è stato chiesto di conoscere se il 'consigliere singolo' vale a dire l'unico eletto di una lista presentata alle elezioni amministrative, al quale si intende riconoscere il diritto a far parte delle commissioni consiliari permanenti possa, viceversa, reputarsi escluso dalla titolarità del predetto diritto nell'ipotesi in cui esca dalla lista civica in cui era stato eletto dichiarando la propria condizione di consigliere indipendente, nonché nell'ipotesi in cui dichiari di voler transitare in uno schieramento politico diverso da quello in cui era stato eletto.
La problematica rappresentata, ad avviso di questo Ufficio, va esaminata nel contesto della disciplina sulle commissioni consiliari permanenti.

In proposito, giova rammentare che, in base a quanto disposto dall'articolo 38, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.

Il legislatore non precisa come debba essere applicato il surriferito criterio di proporzionalità. E' da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.

Il caso prospettato si inquadra nell'ambito degli eventuali mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti.

Tali mutamenti, come noto, sono ammissibili secondo un principio fondamentale del nostro ordinamento, confermato dalla giurisprudenza (vedi T.A.R. Lazio, la citata sentenza n. 649/2004) per il quale non è configurabile alcun obbligo giuridico che vincoli l'eletto al proprio partito ovvero ai propri elettori, sicchè 'nulla impedisce che, nel corso della consiliatura, uno o più consiglieri abbandonino la coalizione d'origine e transitino in altra coalizione'.

Va da sé che i movimenti in parola modificano i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi e ciò non può non influire sulla composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi costantemente ai nuovi assetti.
Considerato che in tali commissioni, come innanzi rappresentato, devono essere riprodotte con criterio proporzionale tutte le forze politiche presenti in consiglio, ne deriva che i neo costituiti gruppi unipersonali i quali rappresentino formazioni politiche con carattere differenziato e autonomo rispetto a quelle di originaria appartenenza, dovrebbero essere ammessi nella compagine dei componenti le commissioni, con peso proporzionale alla propria consistenza.