la denominazione dei gruppi consiliari, in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare appare rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti nel consiglio.
E' stato posto un quesito in materia di gruppi consiliari.
La questione si riferisce alla denominazione che un consigliere intende dare al nuovo gruppo uni personale, in quanto diversa dal nome della lista nella quale era stato eletto.
L'art. 31 dello statuto ed il regolamento consiliare di ., in base a quanto riferito, non sembrano contenere disposizioni in merito a quanto qui richiesto.
La materia concernente la costituzione dei gruppi consiliari è, come noto, interamente demandata allo statuto e al regolamento del consiglio, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa (art. 38 comma 3 d.lgs.vo n. 267/2000).
Ciò implica che soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui uniformarsi in tale materia, sia abilitato a fornire un'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, pronunciandosi in merito a quanto richiesto.
Ciò premesso, si soggiunge che la denominazione dei gruppi consiliari, in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare appare rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti nel consiglio.
Nei termini suesposti è l'avviso di questo Ministero sulla questione rappresentata che si prega di voler portare a conoscenza dell'ente interessato.