RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E RILASCIO COPIA PRESENTATA DAL CANDIDATO A SINDACO POI ELETTO, DI UN ESPOSTO NEI SUOI CONFRONTI DA UN CONSIGLIERE USCENTE, RILETTO, BASATO SUL FATTO CHE IL CANDIDATO ORA SINDACO RISULTA INTRATTENERE RAPPORTI COMMERCIALI CO

Territorio e autonomie locali
6 Giugno 2011
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

L'ISTANZA DEVE ESSERE MOTIVATA IN RELAZIONE AD UN ITERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE, NONCHE' CONCRETO ED EFFETTIVO, IMMEDIATAMENTE RIFERIBILE AL SOGGETTO CHE PRETENDE DI CONOSCERE I DOCUMENTI E SPECIFICAMENTE INERENTE ALLA SITUAZIONE DA TUTELARE. L'INTERESSE DEL RICHIEDENTE DEVE ESSERE SERIO E NON EMULATIVO, NE' RICONDUCIBILE A MERA CURIOSITA' E DEVE ESSERE ATTUALE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/60-63-41 Roma, 6 giugno 2011

Oggetto: Comune di ..... Richiesta di accesso agli atti e di rilascio copia ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. presentata dal sig. ...... Quesito.

Con la nota in riferimento codesta Prefettura ha richiesto un parere in ordine all'istanza di accesso agli atti avanzata in data 12 maggio u. s. dal sig. ......, candidato sindaco nelle consultazioni del 15-16 maggio u.s., ora eletto a seguito di ballottaggio, volta ad acquisire copia dell'esposto avanzato dal sig. ....., consigliere uscente, ora rieletto.
Nell'esposto il sig ....., che lamenta la sussistenza di una causa ostativa 'all'assunzione di candidatura' nei confronti del sig. ......, riferisce che il candidato sindaco risulta titolare di una ditta che intrattiene rapporti commerciali con il comune, ritenendo che ciò possa configurare l'ipotesi d'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2, del D. Lgs. n. 267/00 e richiedendo l'intervento del Prefetto sulla proposta candidatura.
Con nota del 27 maggio u.s. questo Ministero ha formulato i necessari chiarimenti in ordine alla sussistenza della presunta causa di incandidabilità, perché fossero portati a conoscenza dell'esponente.
Quanto alla richiesta di accesso avanzata dal sig. Cecchini, si osserva che l'interessato ha motivato la sua istanza, nonché la richiesta di copia dell'esposto, sostenendo che intende utilizzare il documento 'ai fini della predisposizione di ogni più opportuna difesa nelle competenti sedi'.

In punto di diritto si segnala che nell'impianto normativo di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90 e successive modifiche, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si configura come diritto alla conoscenza di fatti incidenti nella sfera giuridica del richiedente per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Tale diritto è naturalmente subordinato alla prova della corretta correlazione tra le posizioni dell'istante e l'oggetto della richiesta rivolta alla pubblica amministrazione. L'istanza deve, dunque, essere motivata in relazione ad un interesse giuridicamente rilevante, nonché concreto ed effettivo, cioè immediatamente riferibile al soggetto che pretende di conoscere i documenti e specificatamente inerente alla situazione da tutelare (art. 22, L. 241/1990; art. 2, comma 1, D.P.R. 12.4.2006, n. 184).
Ancora, l'interesse del richiedente deve essere serio e non emulativo, né riconducibile a mera curiosità (cfr. TAR Campania, Sez.V, sent. n. 131 del 7.1.2002) e deve essere attuale (cfr. TAR Campania, Sez. I, sent. n. 121 del 12.2.2003).
Per 'documento amministrativo' si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
A norma dell'art. 22, comma 3, della legge n. 241/1990, come riformulato dall'art. 15 della legge n.15/2005, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli previsti dall'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. fattispecie di esclusione dell'accesso), tra i quali è contemplata l'esclusione per le richieste di accesso agli atti preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni (cfr. C.di.S., Sez. V, sent. n. 421 dell'1.02.2010) e per le istanze che, ove soddisfatte, possano

pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (art. 24, comma 7).
Il principio della trasparenza amministrativa accolto dall'ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce dunque alcuni temperamenti, basati sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso, del tipo di documenti richiesti o alla posizione del richiedente. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza,come nel caso di specie l'esercizio delle funzioni sindacali.
L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento (art. 7, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).
Si soggiunge che sia la Giurisprudenza, sia la Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi hanno ritenuto che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente.
Alla luce dei principi suesposti, si ritiene che sussista il diritto del richiedente ad ottenere l'accesso al documento richiesto unitamente ai relativi allegati e pertanto si esprime il parere che possa darsi favorevole corso all'istanza, dandone opportunamente comunicazione anche all'esponente.