Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
Si conferma il parere reso con la richiamata ministeriale circa la possibilità di considerare cessazione la vacanza su posto già coperto con contratto a tempo determinato art. 110, comma 1 D.Lgs n. 267/2000. Le disposizioni in materia di incarichi a contratto contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 110, si configurano come normativa speciale che deroga alla disciplina generale dell’accesso ad una pubblica amministrazione, caratterizzandosi come peculiare forma assunzionale dove prevale l’elemento fiduciario nel rapporto.
Per i consiglieri comunali vale il principio di gratuità del diritto di prendere visione e di estrarre copia di atti e documenti, che trova fondamento nell’esercizio del munus agli stessi affidato, ove sia valutato che la richiesta di rilascio di copie comporti in concreto particolare aggravio per gli uffici, l’ente potrà, di volta in volta, trovare una soluzione organizzativa, anche in chiave informatica, utile ad ovviare a tale inconveniente. Il Consiglio di Stato, V, con la sent. n. 6742/2007 ha condiviso l’avviso di questo Ministero in merito alla possibile riproduzione di documenti su CD-rom, in quelle fattispecie in cui il consigliere chieda l’estrazione di copie di atti la cui fotoriproduzione comporti costi elevati.
La cessazione anticipata del Consiglio comunale, a seguito di scioglimento dello stesso, non priva i consiglieri (inclusi quelli dimissionari dalla carica di consigliere e le cui dimissioni hanno provocato lo scioglimento del Consiglio) della qualità di componenti della Commissione elettorale comunale, ancorché sia venuta meno la qualità di consiglieri comunali.
PER GLI AMMINISTRATORI CHE SIANO STATI DICHIARATI, CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, RESPONSABILI VERSO L'ENTE, PER FATTI COMPIUTI ALLORCHE' ERANO AMMINISTRATORI DELL'ENTE MEDESIMO, LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' PREVISTA DALL'ART. 63, COMMA 1, N. 5 DEL T.U. 267/2000 VERRA' MENO SOLO QUANDO IL RELATIVO DEBITO NEI CONFRONTI DEL COMUNE SIA STATO COMPLETAMENTE ESTINTO, OVVERO A SEGUITO DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.
L'ENTE PUO', NELLA PROPRIA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, PREVEDERE LA CONCESSIONE DI UN ACCESSO GRATUITO AD UN PARCHEGGIO PER I PROPRI AMMINISTRATORI, CON LE MODALITA' DA FISSARE IN UN APPOSITO REGOLAMENTO.
Ai fini del calcolo dell’indennità spettante agli amministratori locali, devono trovare applicazione le disposizioni dell' art. 5, comma 7 del decreto legge n. 78/2010, essendo espressamente individuati i destinatari di tale norma, mentre l'art. 6, comma 3, dello stesso decreto sembra avere un più ampio ambito di applicazione e comunque destinato a soggetti giuridici diversi da quelli espressamente individuati dal segnalato art. 5, comma 7.
Si rappresenta che l’amministratore in questione ha diritto ai permessi specificatamente previsti per l’espletamento di ogni singola carica ricoperta, a meno che non si verifichi una coincidenza nell’ambito della stessa giornata tra le convocazioni dei distinti organi rappresentativi.
Per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari di cui non è componente, il presidente del consiglio comunale potrà avvalersi dei permessi non retribuiti previsti dal comma 6 dell'art. 20 della L.R. Sicilia 23.12.2000, n. 30, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili.
Con le nuove disposizioni normative è stata cancellata la possibilità di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione degli amministratori locali e con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è stato disposto, all’art. 5, comma 7, che, con decreto del Ministro dell'Interno vengano rideterminati in diminuzione, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del TUOEL, gli importi delle indennità degli amministratori locali già determinate ai sensi dello stesso articolo 82, comma 8.
Eventuali incrementi dei compensi spettanti agli amministratori potranno essere parametrati agli importi stabiliti dall’emanando decreto.
Le disposizioni dell'art. 5, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, dovranno trovare applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale concernente il nuovo regolamento per la determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali.
Il tenore letterale dell'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010, appare indicativo di una precisa volontà del legislatore nel senso di escludere qualsiasi forma retributiva per gli amministratori di comunità montane, unioni e altre forme associative (ivi compresi i consorzi degli enti locali).
Non è dato rinvenire nell’ordinamento vigente norme che prevedano la possibilità di rimborsare agli amministratori locali le spese legali sostenute per giudizi instaurati in relazione a fatti asseritamente posti in essere nell’esercizio delle proprie funzioni - In passato parte della giurisprudenza ha ritenuto di poter estendere in via analogica agli amministratori i rimborsi previsti per i dipendenti degli enti locali - Secondo orientamenti ermeneutici più recenti è stato negato il richiamo all'analogia nella materia - gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini, ai quali rispondono (e quindi non all'ente) del loro operato (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 12645/2010) -
L’articolo 4 del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000 ha previsto espressamente che l’utilizzo nelle attività socialmente utili o di pubblica utilità, non determina l’instaurazione di un tipico rapporto di lavoro, interpretazione recepita dalla costante giurisprudenza. La Corte di Cassazione, s.u. civ., con sentenza del 22 febbraio 2005, n. 3508 ha ritenuto che il rapporto intercorrente tra un lavoratore di pubblica utilità e la P.A. non ha natura di lavoro subordinato. Tra l’Ente ed il lavoratore viene a sussistere unicamente un rapporto c.d. di “utilizzazione”, evidenziato nella fattispecie dall’art. 1 del Disciplinare regionale, laddove viene espressamente previsto che “ ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 468/2000, l’utilizzazione dei soggetti individuati all’art. 3 della L.R. 4/2001, non determina in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento e dalle liste di mobilità”. Nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza della prospettata causa di ineleggibilità dettata dall’art 60, comma 1, n. 7 del decreto legislativo n. 267/2000.
NON BASTA LA PURA E SEMPLICE CONSTATAZIONE DELL'ESISTENZA DI UN PROCEDIMENTO CIVILE O AMM.VO NEL QUALE RISULTINO COINVOLTI, ATTIVAMENTE O PASSIVAMENTE, L'ELETTO O L'ENTE, MA OCCORRE UNA CONCRETA CONTRAPPOSIZIONE DI PARTI, OVVERO UNA REALE SITUAZIONE DI CONFLITTO PER IL VERIFICARSI DELLA INCOMPATIBILITA' L'ART 69 TUOEL, ATTRIBUISCE AL CONSIGLIO COMUNALE L'ESAME DELLE CAUSE OSTATIVE ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
La constatazione che la somma versata annualmente alla Società sportiva dal comune non appare corrispettiva di un rapporto sinallagmatico di natura onerosa per i servizi resi, che non sia previsto neanche un rimborso delle spese sostenute dal presidente della polisportiva e che la stessa non sia una vera e propria impresa, porta ad escludere un appalto di servizio.
Pertanto, salvo ulteriori elementi concernenti la natura dell’ente e l’articolazione del rapporto con il comune di cui questo Ministero non dispone, non sembrano sussistere, nella fattispecie rappresentata, le cause ostative previste dall’art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000.
SI SEGNALA CHE E' IN CORSO DI DEFINIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI PER GLI AMM.RI LOCALI, E FINO A TALE DATA NESSUNA VARIAZIONE AL PREVIGENTE SISTEMA BASATO SUI GETTONI DI PRESENZA ED ALLA QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI IMPORTI RISULTA AUTORIZZATA.
La fattispecie è espressamente disciplinata dall’art. 5, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, il quale stabilisce che “Agli amministratori…….di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione dei servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”.
Considerato che l’art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, disciplinante i consorzi degli enti locali, è compreso nel Capo V del titolo II del medesimo decreto, dedicato alle forme associative, si ritiene che il divieto riguardi in generale anche i componenti degli organi dei consorzi fra enti locali.
NON SONO STATE APPROVATE PROPOSTE DI LEGGE CHE POTREBBERO CONSENTIRE LA CANDIDABILITA' ALLA CARICA DI SINDACO PER TRE MANDATI CONSECUTIVI.
La Corte di Cassazione ha precisato che, affinché non si configuri la condizione ostativa prevista dal citato art. 51, è necessario che il secondo mandato amministrativo sia stato seguito da una tornata elettorale alla quale il sindaco uscente non si è candidato. In particolare è stato precisato che " ... l’ambito di operatività del divieto è puntualmente ed univocamente chiarito, nel senso della sua correlazione ad una sequenza temporale caratterizzata dalla compresenza, oltreché dell’avverbio "immediatamente" anche della incidentale "allo scadere del secondo mandato", che non lascia alcun margine di dubbio interpretativo in ordine alla circostanza che per le elezioni diverse da quelle immediatamente successive alla scadenza del mandato non operi più la causa di ineleggibilità .... " (cfr. Corte Cass., sent. n. 13181 del 5 luglio 2007).
L'ENTE PRESSO CUI E' ESPLETATO IL MANDATO AMMINISTRATIVO DEVE PROVVEDERE AI VERSAMENTI IN QUESTIONE, ED EVNTUALMENTE DVE RIBORSARE LE PREDETTE QUOTE SE L'AMMINISTRATORE LE HA VERSATE DIRETTAMENTE ALL'ISTITUTO PRESSO CUIE E' ISCRITTO.