art. 28 CCNL 14.9.2000 – rimborso spese legali – dipendente sottoposto ad indagini preliminari concluse con provvedimento di archiviazione – detto provvedimento è stato disposto da un tribunale ai sensi dell’art. 408 c.p.p. perchè “la notizia

Territorio e autonomie locali
21 Aprile 2011
Categoria 
15.07 Disposizioni particolari
Sintesi/Massima 

Il Consiglio di Stato, sez VI con sentenza del 2.8.2004 n. 5367 condividendo l’orientamento maturato da detto Organo in sede consultiva, ha riconosciuto la possibilità del rimborso delle spese legali per procedimenti penali, civili o amministrativi sostenuti da un dipendente per fatti inerenti all’esercizio delle sue funzioni anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria, in assenza di ipotesi di conflitto di interessi con il dipendente medesimo.

Testo 

OGGETTO: applicazione art. 28 del CCNL 14.9.2000- rimborso spese legali.

Con una nota pervenuta via fax un Comune ha formulato un quesito in ordine all'applicazione dell'art. 28 del CCNL del 14.9.2000, nel caso di un dipendente sottoposto ad indagini preliminari che si sono concluse con provvedimento di archiviazione. Dalla documentazione trasmessa emerge che detto provvedimento è stato disposto da un tribunale ai sensi dell'art. 408 c.p.p perché 'la notizia di reato appare infondata'.
Al riguardo, si fa presente che il citato art. 28 testualmente dispone che: 'l'ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio'.
Ciò posto, si rileva che il Consiglio di Stato, sez VI, con sentenza del 2.8.2004 n. 5367, condividendo l'orientamento maturato da detto Organo in sede consultiva, ha riconosciuto la possibilità del rimborso delle spese legali per i procedimenti penali, civili o amministrativi sostenuti da un dipendente per fatti inerenti all'esercizio delle sue funzioni anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria, in assenza di ipotesi di conflitto di interessi con il dipendente medesimo.
Successivamente, a fare chiarezza è intervenuta la sentenza n. 23904/2007 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la quale è stata affronta la problematica della refusione delle spese legali in caso di archiviazione del procedimento penale.
In particolare, la Suprema Corte, nel richiamare la citata sentenza n. 5367/2004, ha ritenuto che la rimborsabilità delle predette spese sia possibile qualora il dipendente sia stato 'assolto da qualsiasi giudizio di responsabilità occorsogli per causa di servizio' e 'sul presupposto dell'effettiva mancanza di un qualsiasi conflitto di interessi fra lo stesso e l'amministrazione, presupposto da valutarsi alla stregua della statuizione definitiva che esclude ogni profilo di responsabilità, non solo penale ma anche disciplinare del soggetto interessato'. In caso di archiviazione del procedimento, il supremo Organo ha sostenuto che, poichè tale provvedimento può essere adottato non solo nel caso in cui risulti infondata la notizia di reato ai sensi dell'art. 408 c.p.p., ma anche nelle diverse ipotesi previste dall'art. 411 c.p.p, (mancanza di una condizione di procedibilità, il fatto non è previsto dalla legge come reato) occorrerà 'accertare, in relazione al contenuto dell'atto se il provvedimento del giudice penale abbia escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente'.
Pertanto, relativamente alla fattispecie in esame, poiché l'archiviazione è stata disposta ai sensi dell'art. 408 c.p.p., rimanendo esclusa ogni responsabilità in capo al dipendente, codesto Comune potrebbe, accedendo al surrichiamato orientamento giurisprudenziale, procedere alla refusione delle spese legali, purchè ricorrano tutte le condizioni previste dal richiamato art. 28. Infatti, ai sensi di tale articolo, l'ente prima di farsi carico dell'onere delle spese legali deve verificare le seguenti condizioni: tutela dei propri diritti e della propria immagine; sussistenza di fatti o di atti direttamente connessi all'espletamento dell'incarico; carenza di ipotesi di conflitto di interessi, come in tutti i casi in cui vi sia contrasto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente ( Corte dei Conti, sez giur, regione Lazio, del 13.7.2009, n. 1356 e Regione Liguria del 13.10.2008, n. 580); accordo preventivo sulla scelta del legale (Consiglio di Stato, sez. V 12.2.2007, n. 552).