NON SONO STATE APPROVATE PROPOSTE DI LEGGE CHE POTREBBERO CONSENTIRE LA CANDIDABILITA' ALLA CARICA DI SINDACO PER TRE MANDATI CONSECUTIVI.
Prot. n. 15900/TU/00/51 Roma,
AL SIG.
e, p.c. AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO
SEDE
(Rif. n.
OGGETTO: Limitazione dei mandati del sindaco. Esposto.
Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. propone di estendere a tre il numero dei mandati in cui può essere ricoperta la carica di sindaco.
Al riguardo, va rilevato che con il sistema dell'investitura diretta del sindaco e del presidente della provincia, introdotto dalla legge 81/93, traslato nell'art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato fissato un limite temporale all'espletamento della carica, teso ad evitare che uno stesso soggetto ricopra continuativamente e per lungo tempo il ruolo istituzionale di capo dell'amministrazione comunale e provinciale.
Infatti, la ricandidabilità senza limiti temporali potrebbe comportare, oltre ad una disparità rispetto agli altri contendenti nelle consultazioni elettorali, una sostanziale cristallizzazione degli assetti politici.
Va tuttavia rilevato che, a fronte delle esigenze avvertite nelle collettività locali, nonché delle numerose proposte avanzate dai sindaci interessati, si è registrata una nuova tendenza alla soluzione della problematica con la presentazione, nella precedente e nell'attuale legislatura di varie iniziative di legge tese a modificare l'art. 51 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, affinché fosse consentito, ai sindaci dei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo.
Tali proposte, tuttavia, anche qualora dovessero essere approvate, non potrebbero comunque consentire la candidabilità per tre mandati consecutivi nel Comune di , la cui popolazione è di 12.500 abitanti.