INCOMPATIBILITA' FRA LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E QUELLA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI CUI IL COMUNE E' SOCIO FONDATORE E FINANZIA DETTA ASSOCIAZIONE FONDI DI BILANCIO COMUNALE ED EROGA ALLA ST

Territorio e autonomie locali
20 Aprile 2011
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

COMPETENTE E' IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA CONTESTAZIONE DELLA CUSA OSTATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO PREVISTA DELL' ART. 69 TUOEL. -

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 20 aprile 2011

OGGETTO: Comune di ........- Quesito – Richiesta di parere in merito all'incompatibilità fra la carica di presidente del consiglio comunale e quella di presidente del consiglio di amministrazione di una associazione di cui il comune è socio fondatore.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato formulato un quesito in merito alla sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità tra la carica di presidente del consiglio comunale e quella di presidente del consiglio di amministrazione di una associazione di cui il comune è socio fondatore e, in qualità di socio fondatore, finanzia detta associazione con fondi del bilancio comunale ed eroga nei confronti della stessa un contributo annuale.
E' stato inoltre rappresentato che tale associazione rientra fra gli enti di tipo associativo non commerciali previsti dal D. Lgs. n. 460/1997 e, come tale, non persegue fini di lucro.
Si ritiene che la fattispecie rappresenta vada esaminata in ragione della statuizione recata dal comma 1, n. 1 dell' art. 63 del D. Lgs. n. 267/2000, che espressamente prevede incompatibilità per l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente.
L'assenza della finalità di lucro nell'associazione non è sufficiente ad escludere la sussistenza dell'ipotesi d' incompatibilità.
Ciò posto, in conformità al principio generale che ogni organo collegiale deliberi innanzitutto sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la contestazione della causa ostativa all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista dall'art. 69 del citato decreto legislativo, che garantisce comunque il corretto contraddittorio tra l'organo ed il proprio componente, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa d'incompatibilità contestata.