SI SEGNALA CHE E' IN CORSO DI DEFINIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI PER GLI AMM.RI LOCALI, E FINO A TALE DATA NESSUNA VARIAZIONE AL PREVIGENTE SISTEMA BASATO SUI GETTONI DI PRESENZA ED ALLA QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI IMPORTI RISULTA AUTORIZZATA.
Prot. n. 15900/TU/00/82
Roma, 12 maggio 2011
Oggetto: Richiesta di parere in ordine all'interpretazione dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali e dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane.
Si fa seguito alla nota pari numero ed oggetto dell'11 gennaio u.s., con la quale si è fatta riserva di far conoscere il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla problematica interpretativa relativa all'indennità dovuta ai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane.
Al riguardo, si rappresenta che la questione può considerarsi ormai superata a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione (L. 10/2011) del D.-L. 225/2010, la quale ha previsto, all'art. 2, comma 9-ter, che 'Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni'.
Con la nota in riferimento è stato inoltre trasmesso un secondo quesito avanzato dal Comune di ..... inerente il compenso da corrispondere (indennità o gettone) ai consiglieri comunali con riferimento al mese di luglio, dopo la nuova formulazione dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si osserva in proposito che la manovra finanziaria varata con il citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, nel testo ormai definitivo ha disposto, all'art. 5, comma 7, che con decreto del Ministro dell'Interno - da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - siano rideterminati in riduzione gli importi delle indennità di funzione degli amministratori comunali e provinciali già previsti nel decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, e siano determinati gli importi dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni.
L'originaria formulazione dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prima che la legge di conversione n. 122/2010 statuisse il mantenimento dei gettoni di presenza per tale categoria di amministratori, aveva previsto che, sempre con decreto del Ministro dell'Interno, fosse determinata ex novo l'indennità di funzione dei consiglieri comunali e provinciali, dettando anche un parametro cui attenersi, e cioè l'importo massimo mensile pari ad un quinto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente.
Dopo la modifica apportata in sede di conversione del citato decreto-legge, il legislatore è tornato al regime dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali, confermando la disposizione che i nuovi importi siano determinati con il decreto interministeriale previsto dal citato art. 5, comma 7.
Appare dunque chiaro che il legislatore ha ritenuto di subordinare l'applicazione dei nuovi importi, tanto nell'originaria formulazione dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, quanto in quella modificata dalla legge di conversione, che ripristina il sistema basato sui gettoni di presenza, all'emanazione del nuovo regolamento di attuazione.
Nel segnalare che è in corso di definizione l'iter di emanazione del nuovo regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali, si osserva, in ordine alla specifica questione prospettata, che fino a tale data nessuna variazione al previgente sistema basato sui gettoni di presenza ed alla quantificazione dei relativi importi risulta autorizzata dalla normativa sopra richiamata.