Chiarimenti in ordine alla possibilità di rinnovare l’incarico di alta specializzazione conferito ai sensi dell’art. 110, comma 2, del d.lgs n.267/2000 e s.m.i., ad un geologo esperto in sistemi informativi territoriali, con inquadramento giuridico i

Territorio e autonomie locali
19 Aprile 2011
Categoria 
15.02.04 Tempo determinato
Sintesi/Massima 

Intervento della Corte dei Conti a Sezioni riunite, con pronunce nn. 13 e 14 dell’8 marzo 2011, detto Organismo ha chiarito definitivamente che la normativa di cui al richiamato art. 110, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, da considerarsi tuttora vigente, deve tenere conto del principio generale sancito dal suddetto art. 19, inteso a limitare il ricorso agli incarichi esterni di tipo fiduciario. Nel caso rappresentato dal comune si può procedere al conferimento al geologo di un nuovo incarico di alta specializzazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 110 in esame, tenuto conto che il limite percentuali del 5% non ha subito modifiche. Assicurando il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall’art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.

Testo 

OGGETTO: Art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Richiesta di parere.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale una Prefettura ha trasmesso il quesito di un comune inteso a conoscere alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di rinnovare l'incarico di alta specializzazione, conferito ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ad un geologo esperto in sistemi informativi territoriali, con inquadramento giuridico in Cat. D1, attese le innovazioni legislative introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009. A tal fine, fa presente che la dotazione organica è costituita da 42 dipendenti, oltre ad un architetto assunto ai sensi del comma 1, del medesimo art. 110.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'art. 40 del D.Lgs. n. 150/2009, modificando il comma 6, dell'articolo 19 in commento, ha inserito il comma 6 ter che prevede l'applicazione, per tutte le amministrazioni pubbliche, di una percentuale massima nell'affidamento a soggetti esterni di incarichi dirigenziali a tempo determinato (10% per i dirigenti appartenenti alla I fascia e 8% per quelli di II fascia).
L'applicazione di tale disposizione nei confronti delle amministrazioni locali, la cui dirigenza non è suddivisa in fasce, e i riflessi della stessa sulla disciplina degli incarichi dirigenziali negli enti locali ex art. 110, ha sollevato taluni dubbi interpretativi che hanno reso necessario l'intervento della Corte dei Conti a Sezioni riunite. Con le pronunce nn. 13 e 14 dell'8 marzo 2011, detto Organismo ha definitivamente chiarito che la normativa di cui al richiamato art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, da considerarsi tuttora vigente, deve tenere conto del principio generale sancito dal suddetto art. 19, inteso a limitare il ricorso agli incarichi esterni di tipo fiduciario. A tal fine, la Corte dei Conti ha ritenuto ragionevole l'applicazione, per il primo comma dell'art. 110, del limite percentuale dell'8%, considerata la mancanza nell'ordinamento degli enti locali della dirigenza generale, mentre per il secondo comma, resta fermo il limite percentuale del 5% già stabilito nel comma stesso.
Per quanto sopra esposto, si deve ritenere, quindi, che nel caso rappresentato da un comune possa procedere al conferimento al geologo di un nuovo incarico di alta specializzazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 110 in esame, tenuto conto che il limite percentuale del 5% non ha subito modifiche. Resta ferma, ovviamente, la necessità di assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i..