ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PER LAVORATORE DISOCCUPATO UTILIZZATO DAL COMUNE (LAV. SOC. UT.)

Territorio e autonomie locali
28 Aprile 2011
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

NON SI RILEVA NEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI UTILIZZATI DAL COMUNE IL PROFILO DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE O AD ESSO ASSIMILATO, PERTANTO NON SUSSISTE UNA IPOTESI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PRESSO IL MEDESIMO COMUNE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/60 Roma, 28 aprile 2011

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OGGETTO: Quesito su eleggibilità alla carica di consigliere comunale del comune di ....

Si fa riferimento al quesito in data 6 aprile u.s., che si allega in copia, con il quale lo studio legale Avv. ..... ha chiesto di conoscere se sussista la causa di ineleggibilità, ai sensi dell'art.60, comma 1, n.7 del d.lgs.n.267/2000, per alcuni lavoratori disoccupati, attualmente utilizzati dal comune, ma retribuiti dalla Regione Calabria, che intendono candidarsi alla carica di consigliere comunale nel comune di ...........
In merito, si osserva che le cause di ineleggibilità a consigliere comunale sono enumerate dall'art.60, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000: in particolare al n.7 del citato articolo è disposto che non può ricoprire la carica di consigliere comunale il dipendente dell'ente locale.
La ratio della norma introdotta è evidentemente quella di garantire il più possibile la separazione tra attività politica e attività di gestione e l'elemento di discrimine costantemente affermato dalla giurisprudenza è la sussistenza delle condizioni tipiche del rapporto di impiego subordinato.
Occorre quindi, per la configurabilità dell'ipotesi di ineleggibilità in esame, che nell'attività svolta da detti lavoratori per il comune siano rinvenibili i profili della subordinazione tipici del rapporto di lavoro dipendente o ad esso assimilati.
Nel caso in esame i lavoratori disoccupati sono utilizzati dal comune, ma retribuiti dalla Regione e, come risulta dall'articolo 10 della convenzione n.1071 del 17/08/2010, 'per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di lavori socialmente utili o di pubblica utilità. E' fatta salva l'applicazione di eventuali norme di leggi nazionali e regionali'.
Per i lavoratori socialmente utili il decreto legislativo 1.12.1997, n.468, stabilisce, all'articolo 8, che l'attività svolta dai medesimi non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Infatti, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, né a termine né a tempo indeterminato, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di ente comunale per l'attuazione di apposito progetto, realizzandosi con essa, un rapporto di lavoro speciale munito di una matrice essenzialmente assistenziale( pur con l'applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro subordinato, come quello, ad esempio, in tema di trattamento di malattia), con la conseguente esclusione della tutela reale legittimante la possibile reintegrazione nel posto di lavoro e l'ottenimento del risarcimento del danno a seguito dell'esercizio del recesso da parte dell'ente utilizzatore.( cfr. sent. Cass. Civ., Sez. lavoro, n.1828 del 29.01.2007 e sent. Cons. Stato n.1253 del 15.03.2007).
Pertanto, l'attività svolta dai lavoratori in questione, pur espletata a vantaggio del comune, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, tenuto conto che tale attività se non diversamente disciplinata, è regolata dalla normativa nazionale e regionale in materia di lavori socialmente utili o di pubblica utilità.
Tenuto conto che le cause ostative all'espletamento del mandato elettivo, disciplinate dal decreto legislativo n.267/2000, incidendo direttamente sull'esercizio del diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione e come tali non suscettibili di estensione analogica, l'attività svolta dai lavoratori che intendono candidarsi a consigliere comunale non può rientrare nell'ipotesi di ineleggibilità di cui all'art.60, comma 1, n.7 ) del d.lgs.n.267/2000, .
Nei termini sopra esposti è l'avviso di questo Ministero che si prega di voler portare a conoscenza degli interessati con le modalità che si ritengono più opportune.