LIMITAZIONE DEI MANDATI DEL SINDACO

Territorio e autonomie locali
9 Maggio 2011
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

La Corte di Cassazione ha precisato che, affinché non si configuri la condizione ostativa prevista dal citato art. 51, è necessario che il secondo mandato amministrativo sia stato seguito da una tornata elettorale alla quale il sindaco uscente non si è candidato. In particolare è stato precisato che " ... l’ambito di operatività del divieto è puntualmente ed univocamente chiarito, nel senso della sua correlazione ad una sequenza temporale caratterizzata dalla compresenza, oltreché dell’avverbio "immediatamente" anche della incidentale "allo scadere del secondo mandato", che non lascia alcun margine di dubbio interpretativo in ordine alla circostanza che per le elezioni diverse da quelle immediatamente successive alla scadenza del mandato non operi più la causa di ineleggibilità .... " (cfr. Corte Cass., sent. n. 13181 del 5 luglio 2007).

Testo 

Prot. n. 15900/TU/00/51 Roma,

ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI

OGGETTO: Comune di . Limitazione dei mandati del sindaco. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in ordine alla possibilità che, nei confronti del sindaco del comune di , possa configurarsi l'ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 267/2000 per la ricandidatura in occasione delle prossime elezioni amministrative.
In particolare, viene rappresentato che l'interessato, attualmente in carica dal maggio 2006 per il terzo mandato consecutivo, ritiene di potersi ricandidare anche nelle prossime consultazioni elettorali poiché due dei precedenti mandati sono stati di durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno.
Al riguardo, si ritiene di condividere l'avviso espresso da codesta Prefettura nel senso dell'incandidabilità alla carica di sindaco per il quarto mandato consecutivo del suddetto amministratore.
Come noto, con il sistema dell'investitura diretta del sindaco e del presidente della provincia, introdotta dalla legge 81/93, traslato nell'art.51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. è stato fissato un limite temporale all'espletamento della carica, teso ad evitare che uno stesso soggetto ricopra continuativamente e per lungo tempo il ruolo istituzionale di capo dell'amministrazione comunale e provinciale.
Infatti, la ricandidabilità senza limiti temporali potrebbe comportare, oltre ad una disparità rispetto agli altri contendenti nelle consultazioni elettorali, una sostanziale cristallizzazione degli assetti politici.
L'art. 51, stabilisce pertanto che chi ha ricoperto la carica apicale per due mandati consecutivi, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica allo scadere del secondo mandato, a meno che uno dei due mandati non abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Nel caso di specie ha trovato applicazione la deroga prevista dall'art. 51, essendo in corso il terzo mandato consecutivo, in fase conclusiva. Ciò preclude la possibilità di una ulteriore candidatura.
Si soggiunge che la continuità dei mandati, al verificarsi dei quali la norma collega la non rieleggibilità alla carica di sindaco, non viene meno per effetto della interposizione di una o più gestioni commissariali, come nel caso in questione, poiché la disposizione si riferisce testualmente al 'mandato' , che è quello nascente dal procedimento elettorale.
Anche la Corte di Cassazione, sebbene chiamata a pronunciarsi su un diverso caso, ha avuto modo di precisare che, affinché non si configuri la condizione ostativa prevista dal citato art. 51, è necessario che il secondo mandato amministrativo sia stato seguito da una tornata elettorale alla quale il sindaco uscente non si è candidato. In particolare è stato precisato che " ... l'ambito di operatività del divieto (ex art. 51 cit) è puntualmente ed univocamente chiarito, nel senso della sua correlazione ad una sequenza temporale caratterizzata dalla compresenza, oltreché dell'avverbio "immediatamente" (già di per sé sufficiente ad escludere il permanere dell'ineleggibilità oltre la tornata elettorale successiva alla conclusione del secondo mandato) anche della incidentale (rafforzativa) "allo scadere del secondo mandato", che non lascia alcun margine di dubbio interpretativo in ordine alla circostanza che per le elezioni diverse da quelle immediatamente successive alla scadenza del mandato non operi più la causa di ineleggibilità .... " (cfr. Corte Cass., sent. n. 13181 del 5 luglio 2007).