Personale E.T.I. dichiarato in esubero – Problematiche sollevate dai Comuni relative al personale appartenente ad una amministrazione autonoma, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale, è stato ricollocato in posizione di soprannum

Territorio e autonomie locali
5 Maggio 2011
Categoria 
15.01 Sistema di classificazione
Sintesi/Massima 

Questo Ministero, con accordi intercorsi nella riunione tecnica del 7 e 21.2.2011, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha assunto l’impegno di procedere ad un primo pagamento, pari al 50% di quanto assegnato agli enti. Nel caso di specie si ritiene che possa procedersi alla copertura del posto vacante di agente di p.m. mediante riassorbimento di personale ex E.T.I..

Testo 

OGGETTO: Personale E.T.I. dichiarato in esubero. Quesito.

Si fa riferimento ad una nota con la quale una Prefettura ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero alcune problematiche sollevate da alcuni Comuni relative al personale appartenente ad una Amministrazione Autonoma che, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale, è stato ricollocato, in posizione di soprannumero presso i citati Enti, tutti di ridotte dimensioni demografiche. La prima questione riguarda il ritardo nell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento degli stipendi a cui consegue una irregolare corresponsione degli stessi; in merito i comuni chiedono se sia possibile allineare tali trasferimenti col consolidato. La seconda questione verte sul criterio del riassorbimento e sulla assimibilità dei rispettivi profili professionali, come nel caso in cui la vacanza si verifichi nel settore della vigilanza che, per la specialità della mansione,dovrebbe consentire il ricorso al pubblico concorso.
Riguardo il primo aspetto si fa presente che come da accordi intercorsi nella riunione tecnica del 7 e 21 febbraio 2011, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, cui hanno partecipato anche i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, questo Ministero ha assunto l'impegno di procedere ad un primo pagamento, pari al 50% di quanto assegnato agli enti, dopo l'emanazione della direttiva generale per l'attività amministrativa che definisce, per l'anno 2011, le priorità politiche e gli obiettivi attesi dall'azione del Ministero dell'interno nonché le risorse finanziarie da attribuire ai titolari dei centri di responsabilità Amministrativa. Per il restante saldo del 50% si è convenuto di procedere ad un ulteriore pagamento nel corso dell'anno. Conformemente a quanto stabilito, in data 7 marzo 2011 questo Ministero ha disposto il pagamento del 50% del contributo assegnato per l'anno 2011, quale rimborso degli oneri per la stabilizzazione del personale ex E.T.I., mentre il saldo verrà disposto entro il 31 luglio 2011, come si evince dal comunicato del 23 marzo 2011, della Direzione centrale della Finanza Locale di questo Ministero, visualizzabile alla pagina internet http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com230311.html.
E' da sottolineare che tale modo di procedere, salvo ulteriori accordi, verrà confermato anche per i futuri esercizi finanziari con un pagamento in acconto tra febbraio/marzo ed un successivo pagamento a saldo entro il 31 luglio dello stesso anno. Pertanto, la questione, peraltro rappresentata anteriormente alla risolutiva azione ministeriale, prima richiamata, è da intendersi superata.
Per quanto concerne, il ricollocamento in soprannumero del personale ex E.T.I., si fa presente che l'art. 9, comma 25 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il predetto personale è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data dello stesso decreto. Il successivo comma 27 dispone che fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumero e in relazioni a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25.
Dalla lettura delle succitate norme, emerge quindi chiaramente l'impossibilità, in presenza di situazioni di soprannumero, di procedere all'indizione di una procedura concorsuale pubblica per la copertura del posto di agente di polizia municipale.
Occorre tenere presente, come precisato dalla Corte dei Conti, a Sezioni riunite in sede di controllo, con pronuncia n. 15/CONTR/11 del 9.3.2011, che il divieto assoluto di assumere ulteriori unità di personale, in presenza di situazioni di soprannumero, anche in aree diverse da quelle interessate dall'esubero, è speculare agli incentivi volti a favorire le procedure di inquadramento dei dipendenti ex E.T.I.. Difatti, la procedura agevolata per il ricollocamento del citato personale consente agli enti locali, che abbiano dato la propria disponibilità all'inquadramento in soprannumero del personale di che trattasi, di acquisire tali unità in deroga ai vigenti limiti alle assunzioni e con incentivi anche sul piano finanziario, tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene, quindi, che, nel caso di specie, possa procedersi alla copertura del posto vacante di agente di p.m. mediante riassorbimento di personale ex E.T.I., previo superamento di apposito corso di formazione professionale, necessario in ragione della specialità del profilo.