UN SINDACO CHE HA ESPLETATO DUE MANDATI E TRA IL PRIMO E IL SECONDO E' INTERVENUTA UNA GESTIONE COMMISSARIALE PER SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NON E' RIELEGGIBILE IMMEDIATAMENTE.
Class. n. 15900/TU/00/51
Roma, 19 APRILE 2011
Oggetto: comune di ......... - Eleggibilità alla carica di sindaco.
Si fa riferimento alla nota emarginata con la quale viene chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in merito ad un quesito, concernente le disposizioni dell'art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, formulato dal sindaco del comune di .......
Nella nota viene rappresentato che l'amministratore è stato eletto alla carica di sindaco per la prima volta nel mese di maggio 2001 e tale mandato è stato interrotto dallo scioglimento del consiglio comunale disposto con d.P.R. del 26 /01/2006, ai sensi dell'art. 143 T.U.O.E.L.. Tale provvedimento è stato successivamente annullato con sentenza del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2007 e, atteso che la durata del mandato elettorale era nel frattempo scaduta, l'ente locale è stato gestito da un commissario inviato ai sensi dell'art. 19 del R.D. n. 383/1934 fino al rinnovo degli organi amministrativi, avvenuto nelle elezioni svoltesi nel mese di aprile del 2008.
Il menzionato amministratore veniva nuovamente eletto sindaco nella suddetta tornata e tale elezione, ad avviso dell'interessato, non risulterebbe immediatamente successiva, come richiesto dalla norma, a quella avvenuta nel 2001, atteso che il primo ed il secondo mandato sono stati intervallati dalla menzionata gestione commissariale.
Conseguentemente, il primo cittadino, è del parere che sarebbe ancora possibile una rielezione dello stesso per un ulteriore mandato consecutivo alla carica sindacale attualmente rivestita.
Al riguardo si osserva, come peraltro evidenziato da codesta Prefettura, che la continuità dei due mandati consecutivi, al verificarsi dei quali l'art. 51 T.U.O.E.L dispone la non rieleggibilità alla carica di sindaco, non viene meno per effetto dell'interposizione di una gestione commissariale.
La Corte di Cassazione, sebbene chiamata a pronunciarsi su un diverso caso, ha avuto modo di precisare che, affinché non si configuri la condizione ostativa prevista dal citato art. 51, è necessario che il secondo mandato amministrativo sia stato seguito da una tornata elettorale alla quale il sindaco uscente non si è candidato. In particolare è stato precisato che '.l'ambito di operatività del divieto (ex art. 51 cit) è puntualmente ed univocamente chiarito, nel senso della sua correlazione ad una sequenza temporale caratterizzata dalla compresenza, oltreché dell'avverbio "immediatamente" (già di per sé sufficiente ad escludere il permanere dell'ineleggibilità oltre la tornata elettorale successiva alla conclusione del secondo mandato) anche della incidentale (rafforzativa) "allo scadere del secondo mandato", che non lascia alcun margine di dubbio interpretativo in ordine alla circostanza che per le elezioni diverse da quelle immediatamente successive alla scadenza del mandato non operi più la causa di ineleggibilità..' (cfr. Corte Cass. , sent. n. 13181 del 5 luglio 2007).
Nel caso in esame, considerato che tra il primo mandato elettorale - di durata ridotta ma in ogni caso superiore a due anni sei mesi ed un giorno, poi seguito da una gestione commissariale - ed il secondo non si è verificata alcuna tornata elettorale intermedia, interruttiva della sequenza temporale di cui al citato art. 51, comma 2, del T.U.O.E.L., questo Dipartimento è del parere che sussista la causa ostativa alla terza candidatura di cui al citato art. 51 del d.lgs. n. 267/2000 atteso che le prossime elezioni sarebbero quelle immediatamente successive alla scadenza del secondo mandato.