Applicabilità del nuovo CCNL 22.2.2010, al personale dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato.

Territorio e autonomie locali
16 Dicembre 2010
Categoria 
17.01 Applicazione C.C.N.L.
Sintesi/Massima 

Il CCNL 22.2.2010 del personale dirigente del comparto regioni autonomie locali si applica, per espressa previsione contenuta nell’art. 1, a tutto il personale con qualifica dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale un Comune ha chiesto di conoscere se sia possibile applicare al personale dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato il nuovo CCNL 22.2.2010, relativo ai dirigenti degli enti locali, tenuto conto che nel contratto individuale di lavoro stipulato con il predetto personale è stata indicata la retribuzione annua da corrispondere ma non è stata prevista l'applicazione dei nuovi CCNL per i successivi bienni economici e la corresponsione dei relativi arretrati. All'uopo codesto Ente ha rappresentato che nel predetto contratto individuale è stato disposto che 'per le altre condizioni non espressamente previste si fa riferimento alle disposizioni normative contenute nelle leggi e nei contratti di lavoro nel tempo vigenti nonché alle disposizioni dei regolamenti interni'.
Al riguardo si fa, preliminarmente, presente che il nuovo CCNL 22.2.2010 del personale dirigente del comparto regioni autonomie locali si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, a tutto il personale con qualifica dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ciò posto, si rileva che qualora un dirigente venga assunto con un contratto individuale di lavoro a tempo determinato occorrerà fare riferimento, per la relativa disciplina, alle clausole contenute nel medesimo contratto.
Conseguentemente, poiché nel caso in esame il contratto individuale di lavoro disciplina il trattamento economico da corrispondere al dirigente in misura pari a quella prevista nel Contratto collettivo in vigore al momento della stipulazione dello stesso, senza fare riferimento a futuri miglioramenti economici introdotti da eventuali successivi contratti, si è del parere che, per il principio 'tempus regit actum' non sia possibile attribuire incrementi stipendiali introdotti dal surrichiamato CCNLL 22.2.2010.