Disciplina relativa assunzioni personale – applicazione del comma 7 dell’art. 76 della legge 112/2008, come modificato dall’art. 14 comma 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, per i comuni di minori dimensioni destinatari normativa co

Territorio e autonomie locali
13 Dicembre 2010
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Dall’1.1.2011 il comma 7 dell’art. 76 pone il divieto di procedere alle assunzioni per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti. I restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. La norma introduce, per i predetti enti, un preciso vincolo alle assunzioni a tempo indeterminato. Come rilevato dalla Corte dei Conti anche per enti di minori dimensioni la spesa complessiva di personale non deve essere pari o superiore al 40% della spesa corrente.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale una Prefettura ha trasmesso il quesito posto da un Comune inteso a conoscere se il comma 7 dell'art. 76 della legge 112/2008, come modificato dall'art. 14 comma 9 del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, sia applicabile anche ai comuni di minori dimensioni destinatari della normativa contenuta nel comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006, come modificato dallo stesso art. 14 comma 10.
Al riguardo, si fa presente che il novellato comma 7 dell'art. 76 pone il divieto, a decorrere dal 1.1.2011, di procedere alle assunzioni per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti. I restanti enti, ai sensi del medesimo comma 7, possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.
La norma, pertanto, introduce, per i predetti enti, un preciso vincolo alle assunzioni a tempo indeterminato.
Orbene tale vincolo, ad avviso della scrivente, mal si concilia con la disciplina dettata per i comuni inferiori a 5000 abitanti per i quali trova applicazione il citato comma 562. Infatti, gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno hanno già dei precisi vincoli assunzionali dettati dal medesimo comma 562 come modificato, secondo il quale le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 e le cessazioni devono essersi verificate nell'anno precedente.
La problematica è stata da ultimo affrontata dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, con il parere n. 955 del 21.9.2010.
Invero, la predetta Corte ha ritenuto che dall'insieme della normativa dettata dal legislatore in materia assunzionale si evince che la disposizione contenuta nel novellato comma 7 dell'art. 76, in commento, è sicuramente applicabile ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e concorre ad individuare un doppio limite, diretto ad evitare incrementi incontrollati, sia della spesa che del numero del personale.
A pari conclusioni non si può invece pervenire, a parere della medesima Corte dei Conti, per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, tenuto conto che il legislatore, al comma 10 dell'art. 14 della succitata legge 122/2010, ha confermato per detti enti l'applicabilità del richiamato comma 562. Pertanto, a parere della Corte, la seconda parte del citato comma 7 dell'art. 76 ( assunzioni in misura pari al 20% della spesa riferita al personale cessato nell'anno precedente ) appare incompatibile, per ragioni sistematiche, con la disciplina di cui al comma 562.
Resta inteso che, come rilevato dalla stessa Corte dei Conti, anche per gli enti di minori dimensioni la spesa complessiva di personale non deve essere pari o superiore al 40% della spesa corrente.