La legge finanziaria 2007, all’art. 1, comma. 719, confermando l’indennità di fine mandato prevista dal D.M. 119/2000, viene a specificare che la stessa spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi, tempo che non è stato superato nella fattispecie. Pertanto, all’amministratore in questione non può riconoscersi la legittimazione a percepire tale emolumento.
Class.15900/TU/00/82 Roma,
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
(Rif. n. )
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: indennità fine mandato.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito da parte del comune di , in merito alla legittimità dell'erogazione dell'indennità di fine mandato da corrispondere ad un ex sindaco, che ha ricoperto l'incarico dal 29 maggio 2006 al 3 agosto 2007.
Al riguardo, concordando con l'avviso espresso da codesta Prefettura, si ribadisce che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (Legge finanziaria 2007), all'art. 1, comma. 719, confermando l'indennità di fine mandato prevista dal D.M. 119/2000, viene a specificare che la stessa spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi, tempo che non è stato superato nella fattispecie.
Pertanto, all'amministratore in questione non può riconoscersi la legittimazione a percepire tale emolumento.