Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
NON SI TRATTA DELLA GESTIONE DELL'INTERO PARCO, MA DELL'APERTURA DI UN CHISCO PER LA QUALE LA SOCIETA' VERSA AL COMUNE UN CANONE ANNUO CON IL ONERE PER IL CONCESSIONARIO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STARORDINARIA DELLA PIAZZA. SOLO QUALORA IL CONSIGLIERE SIA ANCHE SOCIO SI RITIENE CHE LA POSIZIONE DEL CONSIGLIERE POSSA RICONDURSI ALLA CAUSA OSTATIVA DI CUI AL N. COMMA 1 DELL'ART 63 TUOEL- SENON E' SOCIO, DA SOLO IL RAPPORTO DI CONIUGIO CHE LO LEGA AL SOCIO-AMM-RE NON E' SUFFICIENTE A CONFIGURARE DA SOLO L'IPOTESI DI CONFLITTO CON L'ENTE.
NON SI RAVVISA IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' NEL CASO PROSPETTATO ESSENDO DI STRETTA INTERPRETAZIONE LE NORME CHE RESTRINGONO IL DIRITTO DI STATUS.
Non può trovare applicazione la norma statutaria che non consenta l’espletamento di un terzo mandato consecutivo da parte degli assessori, tenuto conto che la disciplina degli organi di governo comunali e provinciali, a cui è riconducibile la figura dell’assessore, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art.117, comma 2, lett. p), della Costituzione e, come tale, è sottratta alla potestà statutaria.
Al presidente del consiglio di una comunità montana non spettano compensi diversi da quelli previsti dall’art. 8, comma 2, del D.M. 119/2000 per i componenti dei consigli delle comunità montane, in quanto l’art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1 non ha incluso la figura del “presidente del consiglio delle comunità montane” nel novero dei suoi destinatari. L’elencazione degli amministratori recata dall’art. 82 del citato T.U. non consente un’applicazione in via analogica delle disposizioni in materia di trattamento economico degli amministratori locali, considerata anche l’incidenza che le relative spese hanno sul bilancio dell’ente.
NON ESSENDO DOVUTI I GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPI CONSILIARI, IL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE DOVRA' PROCEDERE AL RECUPER DI TALI SOMME, ILLEGITTIMAMENTE EROGATE, IL MANCATO RECUPERO POTREBBERO CONFIGURARSI GLI ELEMENTI DEL DANNO ERARIALE CON IL CONSEGUENTE AVVIO DEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI.
GLI IMPORTI DELLE INDENNITA' DEVONO ESSERE IN LINEA CON IL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112 IL CUI ART. 76 HA SOSTITUITO LA NORMA (COMMA 11 ART 82).
L’articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, dispone la corresponsione dell’indennità di funzione in misura dimezzata agli amministratori, lavoratori dipendenti, che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita.
All’amministratore in questione, che in qualità di lavoratore dipendente non usufruisce dell’istituto dell’aspettativa, dovrà essere corrisposta l’indennità nella misura dimezzata, sempreché lo specifico contratto di lavoro non preveda tale istituto.
La materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è interamente demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale. Un consigliere, unico eletto nell’ambito della propria lista, non può modificare la denominazione del gruppo consiliare a cui appartiene, qualora la normativa statutaria e regolamentare dell’ente non lo consenta.
Non sussiste il divieto di cumulo, in quanto tale ipotesi non è ricompresa nell’attuale versione degli artt. 82 ed 83 del T.U.O.E.L., e i limiti di cumulabilità, così come le cause di incompatibilità, costituendo deroga a generali principi di remunerazione nella forma indennitaria degli incarichi pubblici, possono essere fissati esclusivamente per legge.
Pertanto il legislatore non ha precluso, a chi ricopre la carica di consigliere comunale e quella di consigliere provinciale, la facoltà di percepire il gettone di presenza previsto per ciascuna carica ricoperta, purché, l’importo massimo percepito dal consigliere per ogni carica non superi, nell’arco di un mese, rispettivamente, l’importo pari ad un quarto dell’indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia.
ALLA LUCE DELLA PREVALENTE GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA, IL COMUNE NON E' TENUTO A RIMBORSARE GLI ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMM.RI IN FORZA DELLA NATURA PUBBLICA DI POSTE ITALIANE SPA E TRENITALIA SPA-
LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE NON COSTITUISCE CAUSA DI INCOMPATIBILITA'
Il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali è stato inciso con l’entrata in vigore della legge n. 266/2005 che, all’articolo 1, comma 54, stabiliva la rideterminazione in riduzione nella misura del dieci per cento, rispetto all’ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali. L’effetto di “sterilizzazione permanente” del sistema delle indennità attribuito alla suddetta norma trova una importante conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Tali recenti norme prevedono la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 del citato art. 82, e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82 con l’eliminazione della possibilità degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.
La suddetta linea interpretativa è stata avvalorata dalla Corte dei Conti che ha evidenziato che a seguito delle novità normative introdotte dal citato art. 76 del D.L. n. 112/2008 le predette indennità sono ora immodificabili da parte degli organi degli enti locali.
Di recente, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 21 dicembre 2009, con deliberazione n. 6/Sez.Aut/2010/QMIG, ha ritenuto che l’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, deve ritenersi non più vigente.
L'INCOMPATIBILITA' PER LITE PENDENTE E' RISCONTRABILE SOLO SE LA DEDUZIONE DI CONTEGNI IN CUI IL MANDATO AD AMMINISTRARE SI SIA TRADOTTO IN STRUMENTO PER PROCACCIARE A SE' OD ALTRI VANTAGGI INDIVIDUALI.
Applicazione, in suindicata ipotesi, divieto assoluto (previsto citato art. 76) procedere assunzioni di personale qualsiasi titolo, anche se spese sostenute per dette assunzioni - finanziate specifico fondo - non concorrono a determinazione spesa complessiva del personale.
Incarico di consulenza ad un legale. In assenza di professionalità interne è consentito alle amministrazioni pubbliche il conferimento di incarichi individuali di natura temporanea e altamente qualificata (art. 7, comma 6, del d. lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del d.l. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006), mentre l’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000, richiede, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, l’attestazione del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Non equiparazione dipendenti citata società quelli amministrazione pubblica, stante regolamentazione medesima da norme di natura strettamente civilistica - Non corretta, stato attuale della normativa, previsione passaggio diretto (previsto art. 30 D. Lgs. n. 165/2001)predetto personale ad amministrazione locale,in quanto comportante elusione forme reclutamento prescritte da Costituzione per accesso a pubblica amministrazione per mancato espletamento procedura concorsuale.
Impossibilità, con citato rapporto, incardinamento soggetto esterno in struttura organizzativa ente e conseguente attribuzione poteri rappresentanza medesimo -
Utilizzazione detto professionista sensi art. 14, CCNL 22.1.2004 (mediante stipula apposita convenzione con ente appartenenza) Stante non configurazione quale rapporto lavoro tempo parziale (espressa previsione contenuta comma 1, suddetto art. 14) - Corretta attribuzione responsabilità di posizione organizzativa in ente utilizzazione (sensi successivo comma 4)e connessi poteri firma.
LE ATTESTAZIONI DI PRESENZA ALLE ADUNANZE CONSILIARI DEVONO ESSERE RLASCIATE DAL DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART 107, COMMA TERZO, LETT. h) DEL TUOEL O DAL SEGRETARIO COMUNALE; MA COMUNQUE RISULTA UGUALMENTE VALIDA SE RILASCIATA DAL SINDACO, QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE.
lo Statuto di una Istituzione di assistenza e beneficenza assegna al consiglio comunale il potere di nomina di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione della stessa. La ratio del potere di nomina così attribuito consiste nel garantire che i membri dell'organo della Fondazione siano dotati di specifiche capacità professionali senza che possano riscontrarsi collegamenti con l’indirizzo politico-amministrativo dell'Ente locale.
Le ipotesi previste dagli articoli 64 e 65 del Testo unico in tema di incompatibilità si applicano solo nei casi ivi testualmente menzionati. Infatti, pur rilevando che nel caso in questione è riscontrabile la eadem ratio che ha indotto il legislatore a prevedere l’incompatibilità tra le cariche di consigliere rivestite in due comuni diversi, ha ritenuto che il ricorso all’analogia non sia consentito dal principio interpretativo generale per cui le norme che restringono eccezionalmente diritti di status sono di stretta interpretazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità per la fattispecie menzionata.