Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
IL REGIME DELLE INDENNITA' PREVEDE CHE LA STESSA SIA DIMEZZATA PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE NON ABBIANO RICHIESTO LA'SPETTATIVA NON RETRIBUITA, TALE NORMA SI APPLICA A PRESCINDERE SE IL RAPPORTO DI LAVORO SIA A TEMPO PIENO O PARZIALE (PART.-TIME), SEMPRECHE' IL CONTRATTO DI LAVORO PREVEDA L'ISTITUTO DELL'ASPETTATTIVA, TIPIOCO DI UN RAPPORTO DI DIPENDENZA.
LE STRUTTURE CONVENZIONATE SONO QUELLE INDICATE NEGLI ARTT. 43 E 44 DELLA LEGGE 833/1978 CHE RIGUARDANO CONVENZIONI FRA USL LOCALI ED ISTITUTI , ENTI ED OSPEDALI.TALI NORME HANNO COME DESTINATARIE SOLO LE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO - LADDOVE LA C.R.I. E' DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO, PER CUI NEL CASO IN ESAME NON SUSSISTE CAUSA DI INELLEGIBILITA'.
LE SPESE LEGALI POSSONO ESSERE RIMBORSARE SOLO DIETRO SENTENZA DEFINITIVA DI ASSOLUZIONE NEL MERITO DELLE IMPUTAZIONI CONTESTATE CON ESCLUSIONE DI UN CONFLITTO DI INTERESSI TRA LE PARTI. IL DIFENSORE DEVE ESSERE SCELTO PREVENTIVAMENTE E CONCORDEMENTE TRA LE PARTI.
MANCANDO IL NESSO DI CASUALITA' CON L'ESECUZIONE DEL MANDATO AMM.VO, NON E' POSSIBILE IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE SEBBENE ASSOLTO PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.
LA COMUNITA' MONTANA NON E ' TENUTA A NESSUN RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO QUALE QUOTA DI ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER ASSESSORE DELLA COM MONT, NON ESSENDO TALE AMM.RE RICOMPRESO TRA QUELLI ELENCATI NEL COMMA 1 DELL'ART 86 TUOEL.
L'INDENNITA' DA CORRISPONDERE ALL'ASSESSORE ESTERNO VA RAPPORTATA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE - ART 156 C.2 TUOEL -
in base al testo vigente dell’art.82 T.U.O.E.L. non vi è più possibilità di cumulare l’indennità di funzione ed il gettone di presenza per mandati elettivi presso enti diversi, attesa l’abrogazione del comma 6 del citato articolo.
Il T.U.O.E.L., già prima delle suddette novelle, prevedeva il principio della omnicomprensività dell’indennità di funzione stabilendo, in via generale, all’art.82, c.5, del citato Testo Unico che “ le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili”. Tale principio generale, dettato per le indennità di funzione, si estende fino a comprendere l’incumulabilità anche con i gettoni di presenza, con riferimento a quelli dovuti per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente dal quale gli amministratori percepiscono l’indennità di funzione (cfr. art.82, c.7 del D.Lgs n.267/00).
Pertanto, all’amministratore, che aveva optato per l’indennità spettante al Presidente della Comunità montana, non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute di giunta e consiglio comunale nel periodo interessato.
CFR. LEGGE 14 GENNAIO 1994 N. 20 RIMBORSO SPESE LAGALI SOSTENUTE DA SOGGETTI SOTTOPOSTI AL GIUDIZIO DELLA CORTE DEI CONTI (QUALORA FOSSE, SONO RIMBORSATE DALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA.
ECCEZIONALITA' DEL RIMBORSO DELLE SPSE LEGALI - LE SPESE DEVONO ESSERE STATE SOSTENUTE A CAUSA E NON SEMPLICEMNTE IN OCCASIONE DELL'INCARICO AMM.VO E NELLA MANCANZA DI RESPONSABILITA' PENALE DEGLI AMM.RI - DIETRO SENTENZA DEFINITIVA CHE ABBIA ESCLUSO LA RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE E AMM,RE ESCLUDENTE ANCHE UN EVENTUALE CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ENTE.
CHI HA RICOPERTO PER DUE MANDATI CONSECUTIVI LA CARICA DI SINDACO NON PUO' ALLOSCADERE DEL 2° MANDATA ESSERE RIELETTO. PUO ESSERE ELETTO COMUNQUE ASSESSORE O CONSIGLIERE NEL MEDESIMO COMUNE DOVE E' STATAO SINDACO.
A PARTE L'ECCEZIONALITA' DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI, QUESTO NON E' DOVUTO NEL CASO IL PROCEDIMENTO SI SIA CONCLUSO CON LA DICHIARAZIONE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE PER PRESCRIZIONE- MANCANDO POI IL REQUISITO DELLA VERIFICA DELL'ASSENZA DEL DOLO E DELLA COLPA.
L’art. 82 del T.U.O.E.L. è stato dapprima modificato dall’art. 1, comma 731, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che ha limitato la corresponsione di un’indennità di funzione ai soli presidenti circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia, mentre i consiglieri circoscrizionali, sempre limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere poteva superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.
A seguito delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere circoscrizionale è stato ridotto alla quarta parte dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.
Inoltre, nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
DOVERE DI ASTENSIONE PER COMPONENTI GIUNTA CHE ESERCITANO ATTIVITA' PROFESSIONALE DI GEOMETRA IN SETTORI DA CUI POTREBBERO DERIVARE POTENZIALI CONFLITTUALITA', QUALI I LAVORI PUBBLICI .
IL LAVORATORE DIPENDENTE E' TENUTO A PRESENTARE, MEDIANTE ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ENTE, DEI PERMESSI RETRIBUITI ENON E, IN CASO DI NONPARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE (PERCHE' ANDATA DESERTA) SARA' SUFFICIENTE LA SOLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
CAUSA OSTATIVA PER DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI - CONTESTAZIONE EX ART. 69 TUOEL - IL CONSIGLIO DICHIARA L'INESISTENZA DELLA CAUSA OSTATIVA IN QUANTO IL REATO ASCRITTO E' LA SOLA DETENZIONE E NON LA PRODUZIONE O TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - IN ASSENZA DI UN ESPRESSO INTERVENTO LEGISLATIVO L'ART. 58 TUOEL SI LIMITA A RICHIAMARE LA RUBRICA DELL'ART. 73 DPR 309/1990 - RICORRE LA CAUSA OSTATIVA ANCHE ALLA LUCE DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE 141/1996 CHE SI E' PRONUNCIATA IN MERITO AL REATO DI DETENZIONE DI STUPEFACENTI ED ANCHE SULLA CAUSA OSTATIVA DI UN SINDACO -
E' VENUTA MENO LA CUSA DI INCOMPATIBILITA' PER IL SINDACO ESSENDO IL CONSORZIO SCIOLTO E MESSO IN LIQUIDAZIONE CON ATTO NOTARILE.
L'ART 58 C.2 TUOEL EQUIPARA A CONDANNA LA SENTENZA EMESSA AI SENSI ART. 444 C.P.P. PER UNO DEI REATI PREVISTI DAL PRIMO COMMA. - POICHE' DETTA EQUIPARAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 475/1999 SI APPLICA ALLE SENTENZE EX ART 444 C.P.P. PRONUNCIATE SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, LE CAUSE OSTATIVE RIMANGONO PRECLUSE NEI CASI IN CUI LA SENTENZA E' STATA EMANATA ANTERIORMENTE A TALE DATA.
PRESO ATTO DELLA SENTENZA DI CONDANNA ALLA RECLUSIONE DI ANNI 2 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI......SI RITIENE CHE IL SINDACO CON PROPRIO PROVVEDIMENTO DOVRA' PRENDERE ATTO DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DI DIRITTO NEI CONFRONTI DI.............................
A seguito della modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3/2001, spetta alle regioni disciplinare le cause di ineleggibilità alle cariche elettive regionali.
La Regione Puglia, con la legge regionale n. 2/2005, disciplinando la materia diversamente da quanto statuito dall’art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto, al comma 1 dell’art. 6, una causa di ineleggibilità alle cariche regionali per un sindaco dei comuni della regione.
Il successivo comma 2 prevede che la citata causa di ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Considerato che le dimissioni del sindaco conseguono l’efficacia e l’irrevocabilità allo scadere dei venti giorni dalla presentazione al consiglio, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 3, del citato decreto legislativo, si ritiene che il sindaco dovrebbe dimettersi dalla carica venti giorni prima del prescritto termine di presentazione delle candidature.
OCCORRE ATTESTAZIONE E DICHIARAZIONE DELL'INTERSSATO CHE DOVRA' PRECISARE L'ORA DI PARTENZA PER RAGGIUNGERE IL POSTO DELLA RIUNIONE E L'ORA DI PARTENZA PER RIENTRO AL POSTO DI LAVORO.