VERIFICA SUSSSTENZA INELEGGIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA' PER SINDACO CHE HA RICOPERTO LA CARICA DI PRESIDENTE DI CONSORZIO CON PARTECIPAZIONE COMUNALE AL 79% E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLO STESSO CONSORZIO.

Territorio e autonomie locali
17 Febbraio 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

E' VENUTA MENO LA CUSA DI INCOMPATIBILITA' PER IL SINDACO ESSENDO IL CONSORZIO SCIOLTO E MESSO IN LIQUIDAZIONE CON ATTO NOTARILE.

Testo 

Class. n. 15900/B/153/09

Roma,

Oggetto: Comune di ......... Richiesta di procedura di verifica sulle presunte inadempienze amministrative.

Si fa riferimento alla nota emarginata con la quale codesta Prefettura - nel trasmettere l'esposto sottoscritto da alcuni consiglieri comunali del comune di .......... i quali hanno evidenziato delle perplessità in merito alla deliberazione assunta dal consiglio comunale nella seduta del 3/12/2009, concernente l'insussistenza delle cause d'ineleggibilità e/o incompatibilità del Sindaco (eletto nel 2007) che ha ricoperto contemporaneamente anche la carica di Presidente del Consorzio a partecipazione comunale al 79% e Presidente del C.d.A. dello stesso consorzio sin dal 2002 – ha chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in merito alla questione rappresentata.
Al riguardo, esaminata la documentazione agli atti, si rappresenta che ad avviso di quest'Ufficio non è ravvisabile, nel caso di specie, alcuna delle cause ostative previste dagli artt. 60 e 63 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267.
In particolare si ritiene non ricorra la causa di ineleggibilità disposta dall'60 comma 1, n. 10 T.U.O.E.L., ove è previsto che non sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50% in possesso del comune, atteso che nel caso di specie il comune è titolare delle quote sociali di un Consorzio di depurazione e non di una società per azioni e, conseguentemente, la fattispecie in esame è diversa da quella prevista dall'art. 60 comma 1, n. 10 del citato decreto legislativo.
Per quanto attiene alla possibile sussistenza di cause di incompatibilità, tenuto conto del costante orientamento della giurisprudenza in merito al concetto di vigilanza, si ritiene che, nel caso di specie, antecedentemente alla messa in liquidazione del consorzio sarebbe stata configurabile la causa di incompatibilità prevista dall'art. 63 comma 1, n. 1 T.U.O.E.L., laddove è previsto che non può ricoprire la carica di sindaco o consigliere comunale l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 % di partecipazione da parte del comune. Tuttavia tenuto conto che, come si evince dalla documentazione trasmessa, il Consorzio in questione è stato sciolto e messo in liquidazione con atto notarile del 16 novembre 2009 con contestuale nomina del liquidatore e cessazione a far data dal 20 novembre 2009, di ogni potere in capo agli organi di amministrazione consortili, a decorrere da tale data è conseguentemente venuta meno la citata causa di incompatibilità in capo al menzionato primo cittadino.
Ciò posto si richiamano le disposizioni dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove è prevista la competenza del consiglio comunale a valutare la sussistenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità in capo ai propri componenti.

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