Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
AL VICESINDACO FACENTE FUNZIONI E' DOVUTA L'INDENNTITA' DI CARICA PREVISTA PER IL SINDACO PER TUTTO IL PERIODO DI CONCRETO ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, interpellato al riguardo, ha espresso l’avviso che l’intervenuta abrogazione del comma 6 dell'art. 82 del T.U.O.E.L. determina come inevitabile conseguenza la non cumulabilità dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nell’ipotesi in cui un amministratore locale ricopra due incarichi presso enti diversi, ritenendo la citata abrogazione come indicativa di una precisa volontà del legislatore volta ad escludere tale cumulo. L’ipotesi contraria avrebbe l’effetto di rendere la soppressione del comma 6 priva di efficacia concreta, vanificando l’intento del legislatore.
Le commissioni consiliari di controllo o garanzia, ove previste dallo statuto ai sensi dell’art. 44 dlgs 267/2000, sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare dell’ente.
Possibilità o meno, accoglimento richiesta suddetti dipendenti rimborso spese sostenute per difesa suddetto procedimento - Legittimità applicazione suindicata norma, salvo verifica definitiva - da parte Ente – in ordine a sussistenza presupposti previsti norma medesima.
I COMPITI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO NON SONO EQUIPARABILI ALL'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER CUI NON PUO' ESTERE ESTESO LORO IL COMPENSO DEL GETTONE DI PRESENZA.
LA PENDENZA DI UNA LITE VA RAVVISATA TENTO NELL'IPOTESI IN CUI L'ELETTO ASSUME LA VESTE DI ATTORE, QUANTO IN QUELLA IN CUI SIA L'ENTE LOCALE A PROMUOVERE LA LITE.
AL SINDACO CHE IN FORZA DEL DIVIETO DI CUMULO HA OPTATO PER ALTRA INDENNITA', NON E' DOVUTA LA INDENNITA' DI FINE MANDATO.
IL LEGISLATORE NON HA PREVISTO TALE SITUAZIONE, NON ASSIMILABILE ALLA RETRIBUZIONE DI UN LAVORATORE- PERTANTO NON E' POSSIBILE ADERIRE ALLA RICHIESTA AVANZATA
LA NORMATIVA VIGENTE NON PREVEDE UN LIMITE DI SPESA PER I RIMBORSI DEI PERMESSI RETRIBUITI, UNICO LIMITE E' COSTITUITO DAL MOMTE ORE PREVISTO DALL'ART 79 TUOEL
Per i componenti delle commissioni consiliari nell’ambito del consiglio dell’Unione dei comuni, che partecipano ad organi o commissioni ove svolgono attività connesse all’esercizio delle loro funzioni istituzionali, vige il divieto sancito nell’art. 83, 2° comma, salvo che non si tratti di compensi spettanti come indennità di missione (cfr. Corte dei Conti- Sez. Emilia Romagna n. 115/2008/parere 16).
Per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio occorre evidenziare che l’art.84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall’art.2, comma 27, della L. n.244/2007 (Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati, in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l’ente di appartenenza (comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma 3). In merito a quest’ultima espressione si deve intendere per “presenza necessaria…” quella riconducibile ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato.
Sull’articolo 84 del T.U.O.E.L. incide l’art.77, bis, comma 13, del D.L. n.112/2008 come convertito nella legge n.133/2008, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Quest’ufficio ritiene che sulla base del dato letterale della norma contenuta nell’art. 77 bis, comma 13, debbano escludersi dalla sua applicazione i componenti delle commissioni consiliari dell’Unione di Comuni sia perché tali amministratori non sono espressamente previsti dalla citata norma, sia perché le Unioni dei Comuni non sono soggette al patto di stabilità.
Pur tuttavia si è dell’avviso che codesto ente non può non tener conto delle finalità di contenimento dei c.d. “costi della politica” cui sono improntati i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali (vedi in tal senso, la legge Finanziaria 2008 e il D.L. n.112/08, convertito nella legge n.133/2008), determinandosi autonomamente nello stabilire le modalità di rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai propri amministratori.
Possibilità o meno, attingere ed in qual misura - per corresponsione citato trattamento - da quota 50% somme riscosse titolo conguaglio oblazione (sensi comma 41, suddetto art. 32, L. n. 326/2003) - Legittimità facoltà previsionale (per amministrazioni comunali) aumento,fino ad un massimo del 10%, diritti ed oneri previsti rilascio concessione in sanatoria, con possibilità utilizzo degli stessi per attività istruttoria di progetti finalizzati da svolgere oltre orario lavoro ordinario.
IL CONTRATTO A PROGETTO CHE HA RIDEFINITO IL CONTRATTO A COLLABOARZIONE COORDINATA CONTINUATIVA (CO CO CO) E' ASSIMILABILE A LAVORO AUTONOMO, PERTANTO NON SI RITIENE UNA RICONDUCIBILITA' ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' DELL'ART 60, COMMA 1, N. 7 TUOEL.
Applicabilità nuova disciplina tutti fatti rilevanti cui notizia d’infrazione risulti acquisita - da organi titolari azione disciplinare - dopo data entrata in vigore riforma (16.11.2009) - Applicabilità, ipotesi acquisizione citata notizia prima predetta data, precedente disciplina procedurale prevista contratto collettivo (circolare n. 9 del 27.11.2009, Dipartimento della Funzione Pubblica, concernente prime indicazioni circa applicazione nuove norme).
E' PREVISTO IL RIMBORSO DELLE SPESE PER TALE TIPO DI GIUDIZIO A CONDIZIONE CHE VI SIA PROSCIOGLIEMNTO NEL MERITO E IL RIMBORSO SARA' DOVUTO NEL LIMITE DI CONGRUITA' FORMULATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI A SEGUITO DI ESPRESSA RICHIESTA UNITAMENTE AL PARERE RESO DAL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA DEL COMUNE.
L'ATTESTAZIONE NON DEVE RIPORTARE NECESSARIAMENTE LA DURATA DELLA SEDUTA PERCHE' INDIPENDENTEMENTE DALLA STESSA IL DIPENDENTE HA DIRITTO A FRUIRE DEL PERMESSO RETRIBUITO PER L'INTERA GIORNATA.
Protratta mancata partecipazione di un componente del consiglio circoscrizionale alle sedute della Municipalità ed ai conseguenti lavori istituzionali in quanto sottoposto ad un particolare programma di protezione perché fratello di un collaboratore di giustizia - Possibilità di attivare un procedimento di sospensione o di surroga temporanea - Non ricorrono i presupposti nè per la sospensione ex art. 59 TUOEL nè per l'applicazione dell'art. 58 del regolamento della Municipalità per l'ingiustificata assenza a 3 sedute consecutive del consiglio - Non può accedersi alle ipotesi prospettate di sospensione, decadenza o surrogazione poichè le forzate assenze dell'amministratore non possono considerarsi ingiustificate.
I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO A PERCEPIRE UN GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE A CONSIGLIO E COMMISSIONI .
L'INCISO "LIMITATAMENTE AI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA" SI RIFERISCE AI SOLI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI.
In base all’art. 42 del tuel 267/2000 il consiglio comunale esercita attività di controllo politico amministrativo. Le deleghe conferite dal sindaco ai consiglieri non possono determinare una sovrapposizione di funzioni con lo svolgimento di competenze proprie degli assessori.
ISPETTORE CAPO DI PS NON ELETTO SI RITIENE CHE POSSA ESSERE RIASSEGNATO ALLA PRECEDENTE SEDE DI SERVIZIO.
Nel sistema delle autonomie il sindaco e il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti; il primo, di organo responsabile dell’amministrazione dell’ente, il secondo, di organo di indirizzo e controllo dell’operato del sindaco e della giunta, con le specifiche competenze declinate dall’art. 42 del tuel.