Sindaco e Gruppi consiliari.

Territorio e autonomie locali
16 Dicembre 2009
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Nel sistema delle autonomie il sindaco e il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti; il primo, di organo responsabile dell’amministrazione dell’ente, il secondo, di organo di indirizzo e controllo dell’operato del sindaco e della giunta, con le specifiche competenze declinate dall’art. 42 del tuel.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopra indicata con la quale è stato trasmesso il quesito del Presidente del consiglio comunale di .., teso a conoscere se 'il sindaco ha diritto ad iscriversi ad un gruppo consiliare'.
E' noto che la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è interamente demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale nelle cui specifiche disposizioni dovrebbero, tra l'altro, trovare espressione anche le modalità e i requisiti per la relativa costituzione, nonché le soluzioni alle diverse problematiche.
Nel regolamento del comune di ., cui l'art. 19 dello statuto rinvia la disciplina, non appare esplicitamente contemplato un 'diritto del sindaco' ad iscriversi ad un gruppo consiliare, prevedendo peraltro l'art. 63, comma 2, che costituiscono il gruppo 'gli eletti di ogni lista che ha partecipato alla competizione elettorale . indipendentemente dal numero dei consiglieri facenti parte di tale lista'.
Tale formulazione sembrerebbe precludere l'iscrizione del sindaco ad un gruppo, tenuto conto che la sua candidatura, per espressa previsione contenuta nell'art 71 tuel, non è compresa ma 'è collegata alla lista di candidati alla carica di consigliere comunale', unitamente alla quale è presentato il relativo nominativo del candidato.
Peraltro, detta preclusione appare dedursi anche dal successivo comma 3 dello stesso art. 63 del regolamento consiliare, che, nel disporre la 'comunicazione al sindaco del nominativo del capogruppo', lascia emergere la configurazione della sua posizione di terzietà nel rapporto con i gruppi medesimi.
Il sindaco, pur se membro del consiglio comunale ai sensi dell'art. 46 tuel, ha, in effetti, una posizione differenziata rispetto ai singoli consiglieri comunali.
Non può infatti sottacersi che nel sistema delle autonomie il sindaco e il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti; il primo, di organo responsabile dell'amministrazione dell'ente, il secondo, di organo di indirizzo e controllo dell'operato del sindaco e della giunta, con le specifiche competenze declinate dall'art. 42 del tuel.
Per lo svolgimento di siffatte attribuzioni il consiglio si avvale dei gruppi consiliari che rappresentano la proiezione dei partiti politici all'interno dell'ente e supportano e sviluppano quell'azione di indirizzo e controllo svolta dall'organo consiliare.
Ne deriva che l'iscrizione del sindaco ad un gruppo può incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Si consideri, in proposito, come detto sbilanciamento può influire anche sull'esercizio del fondamentale diritto di iniziativa, nonché sull'attività di sindacato ispettivo dei consiglieri, ovvero, in casi estremi, venendo meno il rapporto fiduciario, sulla presentazione della mozione di sfiducia del sindaco (art. 52).
Qualora codesta Prefettura non abbia ulteriori elementi in ordine al caso rappresentato, è pregata di comunicare quanto sopra all'ente richiedente.