IL REGIME DELLE INDENNITA' PREVEDE CHE LA STESSA SIA DIMEZZATA PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE NON ABBIANO RICHIESTO LA'SPETTATIVA NON RETRIBUITA, TALE NORMA SI APPLICA A PRESCINDERE SE IL RAPPORTO DI LAVORO SIA A TEMPO PIENO O PARZIALE (PART.-TIME), SEMPRECHE' IL CONTRATTO DI LAVORO PREVEDA L'ISTITUTO DELL'ASPETTATTIVA, TIPIOCO DI UN RAPPORTO DI DIPENDENZA.
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 4 marzo 2010
OGGETTO: Comune di Determinazione dell'indennità da corrispondere ad un assessore vicesindaco, che svolge attività lavorativa in qualità di pubblico dipendente, con contratto di lavoro part-time, presso la Regione ......
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale si chiede di fornire chiarimenti in merito alla determinazione dell'indennità da corrispondere ad un assessore, nominato anche vicesindaco, che svolge attività lavorativa in qualità di pubblico dipendente, con contratto part-time al 66%, presso la Regione .....
In proposito si rileva che l'art. 82, che disciplina il regime delle indennità, prevede che la stessa sia dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
Tale norma, che stabilisce un principio d'ordine generale di valore cogente, si applica anche alla fattispecie in esame (lavoratore dipendente in part-time), in quanto esplica la propria efficacia a prescindere dalla tipologia oraria del rapporto di lavoro, sia lo stesso a tempo pieno oppure parziale, sempreché lo specifico contratto di lavoro preveda l'istituto dell'aspettativa, tipico di un rapporto di dipendenza.