RIMBORSO SPESE LEGALI

Territorio e autonomie locali
3 Marzo 2010
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

LE SPESE LEGALI POSSONO ESSERE RIMBORSARE SOLO DIETRO SENTENZA DEFINITIVA DI ASSOLUZIONE NEL MERITO DELLE IMPUTAZIONI CONTESTATE CON ESCLUSIONE DI UN CONFLITTO DI INTERESSI TRA LE PARTI. IL DIFENSORE DEVE ESSERE SCELTO PREVENTIVAMENTE E CONCORDEMENTE TRA LE PARTI.

Testo 

Class. n. 15900/10/ B/1/A Roma, 3 marzo 2010
OGGETTO: Quesito su rimborsabilità delle spese legali sostenute da amministratori della Comunità Montana ........

Si fa riferimento alla nota sopraevidenziata con la quale codesto Ente ha chiesto se sono rimborsabili le spese legali sostenute da alcuni amministratori coinvolti in un procedimento penale instaurato a seguito di denuncia di un dipendente che era stato destinatario , insieme ad altri otto, di provvedimento di messa in mobilità e, successivamente , di licenziamento, conclusosi con sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari di ' non luogo a procedere..perché il fatto non sussiste'. Codesto Ente ha precisato che , però, il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di ....., con sentenze confermate dalla Corte di Appello di ......., ha stabilito la illegittimità della messa in mobilità, e di conseguenza, dei licenziamenti ed ha ordinato all'ente la reintegra dei lavoratori ed il risarcimento del danno a favore dei lavoratori. Tali procedimenti hanno determinato una spesa a carico del bilancio della Comunità Montana di oltre 500.000 euro.
Al riguardo, si rappresenta che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece, per i dipendenti comunali.
In via generale si rappresenta che la disposizione di cui all'art.28 del CCNL dei dipendenti degli enti locali del 14.09.2000 è stata considerata dalla giurisprudenza ' applicabile in via retroattiva ed anche in via estensiva agli amministratori e non solo ai dipendenti pubblici, ma si è ritenuta limitata ai procedimenti giurisdizionali, senza che ciò escluda tuttavia la rimborsabilità delle spese sopportate in sede di indagine penale, potendosi fare ricorso alla azione di ingiustificato arricchimento' ( cfr Cons. di Stato , Sez. VI, sent. n. 5367/2004 ).
Tale estensione è stata giustificata ' in considerazione del loro status di pubblici funzionari'
In forza di tale norma '. hanno titolo al rimborso delle spese legali il dipendente e quindi l'amministratore locale, sottoposti a giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio , semprechè il giudizio non si sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza ..' ( cfr. Cons. di Stato , sez. V, sent. n.3946/2001 ).
Altra parte della giurisprudenza ( cfr. Cons. di Stato , Sez.V n.2242/00), non condividendo il suddetto indirizzo, ha applicato l'analogia iuris tramite il richiamo all'art.1720, comma 2, c.c., in base al quale '.Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Nella medesima decisione, il Consiglio di Stato ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali ed ha ribadito , con richiamo alla giurisprudenza ordinaria che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Il giudice ordinario ha, peraltro, chiarito ulteriormente tale concetto precisando che il rimborso previsto dalla citata norma del codice civile ' concerne solo le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi. Più esattamente esso si riferisce alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere. Perciò il Legislatore del 1942 ha sostituito l'espressione ' a causa' all'espressione 'in occasione dell'incarico' , contenuta nell'art. 1754 cod.civ. 1865. In tal modo, si è precisato, il Legislatore si è riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico. L'ipotesi, si è chiarito, non si verifica quando l'attività di esecuzione dell'incarico abbia in qualsiasi modo dato luogo ad un'azione penale contro il mandatario, e questi abbia dovuto effettuare spese di difesa delle quali intenda chiedere il rimborso ex art.1720 cit. Ciò è evidente nel caso in cui l'azione si riveli, ad esito del procedimento penale, fondata, ed il mandatario-reo venga condannato , giacchè la commissione di un reato non può rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito
( art.1343 e 1418 cod.civ.). Ma la verificazione dell'ipotesi non è possibile neppure quando il mandatario- imputato, venga prosciolto , giacchè in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona , pubblica o privata, e dato dall'accusa poi rivelatasi infondata.
Anche in questa eventualità non è dunque ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso'. ( cfr, Corte Suprema di Cassazione- sez.I civ., del 20 dicembre 2007, depositata il 16 aprile 2008, n.10052).
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione e del Consiglio di Stato, quest'ufficio ritiene che le spese legali possano essere rimborsate solo qualora vi sia una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente o dell'amministratore con una pronuncia di assoluzione nel merito dalle imputazioni contestate. Tale pronuncia va da sé che esclude un eventuale conflitto di interesse con l'Ente. A ciò si aggiunge che , ai fini del rimborso, si debba ravvisare il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria.
Occorre evidenziare, però, che non è sufficiente che il processo penale per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio si sia concluso con l'assoluzione, ma deve coesistere l'ulteriore condizione della mancanza di conflitto di interessi con l'ente.( cfr Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg-. Liguria , sent. n.580 del 13 ottobre 2008).
E' ormai opinione dominante nell'ambito della giurisprudenza contabile che per non configurare conflitto di interessi occorre una sentenza emessa con la formula più ampia possibile , tale da far ritenere il comportamento degli amministratori e/o dipendenti improntato al rispetto del principio cardine dell'art.97 Cost.
Quest'ufficio ritiene che nel caso in esame non sia possibile rimborsare le spese legali agli amministratori in quanto , seppur il Giudice per le Indagini preliminari con sentenza n.195/04 dep. il 25/11/2004 ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli amministratori in ordine ai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste, è pur vero che il Giudice del Lavoro ha riscontrato l'illegittimità della messa in mobilità e di conseguenza dei licenziamenti, come si evince dalla richiesta di parere di codesto Ente.
Ciò premesso, non può escludersi che sussista un conflitto di interessi tra l'Ente e gli amministratori che hanno adottato le delibere di collocamento in mobilità dei nove dipendenti successivamente licenziati, tenuto conto che il Giudice del Lavoro le ha dichiarate illegittime
A ciò si aggiunge che non risulta vi sia stato, nel caso in esame, il coinvolgimento iniziale dell'ente nella scelta del difensore, che deve essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti ( cfr. sent. Cons. St, sez. V, n.552/07).