RIMBORSO SPESE LEGALI EX AMM.RE COMUNALE.

Territorio e autonomie locali
26 Febbraio 2010
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

CFR. LEGGE 14 GENNAIO 1994 N. 20 RIMBORSO SPESE LAGALI SOSTENUTE DA SOGGETTI SOTTOPOSTI AL GIUDIZIO DELLA CORTE DEI CONTI (QUALORA FOSSE, SONO RIMBORSATE DALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA.

Testo 

Class. n. 15900/10/ B/1/A Roma, 26 febbraio 2010

OGGETTO: Comune di ..... Rimborso spese legali ad ex amministratore comunale. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto di sapere se sia dovuto ad un ex amministratore il rimborso delle spese legali relative ad un giudizio di responsabilità contabile,- nei confronti dello stesso e di altri amministratori per aver procurato un danno al Comune per mancata copertura del costo minimo del servizio comunale di raccolta rifiuti solidi urbani, con riferimento all'esercizio 1988-, tenuto conto che la Corte dei Conti- sez.giurisdizionale per la Regione Campania- , con sentenza n.2113/08 del 23.10.2008 , ha dichiarato improcedibile l'azione intentata dalla Procura Regionale nei confronti dei soggetti convenuti, tra cui l'ex amministratore, e le spese compensate tra le parti.
Al riguardo, si rappresenta che l'art.3, comma 2-bis, del D.L. 23/10/1996 n.543, convertito in legge, con modificazioni dall'art.1, comma1, della L.639/96, stabilisce: ' In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20 come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza'.
Il successivo comma 2-ter prevede:' L'azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi'.
Quest'ufficio ritiene che, nel caso in esame, le spese legali non possano essere rimborsate per i seguenti motivi.
Non esiste una sentenza di proscioglimento del giudice contabile, ma una sentenza con cui è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione intrapresa dalla Procura Regionale nei confronti di ex amministratori comunali per danno erariale poichè è sopraggiunta la norma prevista dal citato art.3, comma 2-ter, norma che è stata ritenuta , come si evince dalla sentenza , legittima dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n.327/1998, ha stabilito che rientra nei poteri del legislatore di escludere, in modo ragionevole e non arbitrario, dal novero dei casi produttivi di danno erariale, una fattispecie dopo che la stessa è venuta in essere.
In merito occorre rilevare che la Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, con sentenza n.499/99 del 28 gennaio 1999, ha ritenuto che la norma introdotta dalla legge n.639/96, non avendo efficacia retroattiva, non può trovare applicazione nei giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore. Pertanto, nonostante l'art.3, comma 2-ter citato disponga che l'azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi , non è possibile procedere al rimborso delle spese legali all'ex amministratore in quanto l'atto di citazione della Procura regionale della Corte dei Conti ed il relativo giudizio sono stati instaurati anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n.639/96.