INELLEGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE CHE RICOPRE LA CARICA DI COMMISSARIO DEL COMITATO LOCALE C.R.I. CHE HA SOTTOSCRITTO LA CONVENZIONE CON LA COMPETETNTE ASUR TERRITORIALE PER IL SERVIZIO DEL 118.

Territorio e autonomie locali
3 Marzo 2010
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

LE STRUTTURE CONVENZIONATE SONO QUELLE INDICATE NEGLI ARTT. 43 E 44 DELLA LEGGE 833/1978 CHE RIGUARDANO CONVENZIONI FRA USL LOCALI ED ISTITUTI , ENTI ED OSPEDALI.TALI NORME HANNO COME DESTINATARIE SOLO LE ISTITUZIONI SANITARIE DI CARATTERE PRIVATO - LADDOVE LA C.R.I. E' DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO, PER CUI NEL CASO IN ESAME NON SUSSISTE CAUSA DI INELLEGIBILITA'.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/60 Roma, 3 marzo 2010

OGGETTO: Richiesta parere in materia di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale. .

Si fa riferimento alla nota sopraevidenziata con cui codesto ente ha chiesto se possa essere eletto a consigliere comunale colui che ricopre la carica di Commissario del Comitato Locale di Croce Rossa Italiana che ha sottoscritto la convenzione con la competente ASUR territoriale per il servizio del 118, o se in tal caso sussista la causa di ineleggibilità di cui all'art.60, comma 1, n.9 del d.lgs.n.267/2000.
Al riguardo, si rappresenta che il citato articolo prevede che non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.
Il successivo comma 4 specifica che le strutture convenzionate sono quelle indicate negli artt.43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n.833 che riguardano essenzialmente convenzioni fra le unità sanitarie locali ed istituti, enti ed ospedali.
Le norme da ultime citate hanno come destinatarie unicamente 'istituzioni sanitarie di carattere privato', laddove l'Associazione italiana della Croce Rossa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'art.5 del d.P.R. 6 maggio 2005, n.97.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che non sussista, nel caso in questione, la causa di ineleggibilità di cui al citato art.60, comma 1, n.9 del d.lgs.n. 267/2000.