MANCANDO IL NESSO DI CASUALITA' CON L'ESECUZIONE DEL MANDATO AMM.VO, NON E' POSSIBILE IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE SEBBENE ASSOLTO PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.
Class. n. 15900/10/B/1/A Roma, 2 marzo 2010
OGGETTO: Comune di ....- Quesito in merito alla rimborsabilità delle spese legali in favore di un consigliere comunale.
Si fa riferimento alla nota n. 39745 del 31 luglio 2009, con la quale codesto comune ha posto un quesito in merito alla rimborsabilità delle spese legali in favore di un consigliere comunale, denunciato da altro consigliere comunale che riteneva di essere stato ingiuriato durante una seduta del Consiglio Comunale .
Il consigliere comunale denunciato è stato poi assolto dal reato ascrittogli 'perché il fatto non costituisce reato' e chiede al Comune il rimborso delle spese legali, adducendo che si tratta di spese sostenute per fatti connessi all'espletamento del mandato di consigliere comunale.
Al riguardo, si rappresenta che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece, per i dipendenti comunali.
In via generale si rappresenta che la disposizione di cui all'art.28 del CCNL dei dipendenti degli enti locali del 14.09.2000 è stata considerata dalla giurisprudenza ' applicabile in via retroattiva ed anche in via estensiva agli amministratori e non solo ai dipendenti pubblici, ma si è ritenuta limitata ai procedimenti giurisdizionali, senza che ciò escluda tuttavia la rimborsabilità delle spese sopportate in sede di indagine penale, potendosi fare ricorso alla azione di ingiustificato arricchimento' (cfr. Cons. di Stato - Sez. VI, sent. n. 5367/2004. ).
Tale estensione è stata giustificata 'in considerazione del loro status di pubblici funzionari'.
In forza di tale norma '. hanno titolo al rimborso delle spese legali il dipendente e quindi l'amministratore locale, sottoposti a giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio , semprechè il giudizio non si sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza ..' (cfr. Cons. di Stato , sez. V, sent. n.3946/2001).
Altra parte della giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato - Sez.V n.2242/00), non condividendo il suddetto indirizzo, ha applicato l'analogia iuris tramite il richiamo all'art.1720, comma 2, c.c., in base al quale '.Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Nella medesima decisione, il Consiglio di Stato ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali ed ha ribadito, con richiamo alla giurisprudenza ordinaria che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Il giudice ordinario ha, peraltro, chiarito ulteriormente tale concetto precisando che il rimborso previsto dalla citata norma del codice civile ' concerne solo le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi.
Più esattamente esso si riferisce alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere.
Perciò il Legislatore del 1942 ha sostituito l'espressione ' a causa' all'espressione 'in occasione dell'incarico', contenuta nell'art. 1754 cod.civ. 1865. In tal modo, si è precisato, il Legislatore si è riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico.
L'ipotesi, si è chiarito, non si verifica quando l'attività di esecuzione dell'incarico abbia in qualsiasi modo dato luogo ad un'azione penale contro il mandatario, e questi abbia dovuto effettuare spese di difesa delle quali intenda chiedere il rimborso ex art.1720 cit.
Ciò è evidente nel caso in cui l'azione si riveli, ad esito del procedimento penale, fondata, ed il mandatario-reo venga condannato, giacché la commissione di un reato non può rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito (art.1343 e 1418 cod.civ.). Ma la verificazione dell'ipotesi non è possibile neppure quando il mandatario- imputato, venga prosciolto , giacché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona , pubblica o privata, e dato dall'accusa poi rivelatasi infondata.
Anche in questa eventualità non è dunque ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso'. (cfr. Corte Suprema di Cassazione - sez. I civ., del 20 dicembre 2007, depositata il 16 aprile 2008, n.10052).
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione e del Consiglio di Stato, quest'Ufficio ritiene che le spese legali possano essere rimborsate solo qualora vi sia una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente o dell'amministratore con una pronuncia di assoluzione nel merito dalle imputazioni contestate.
Tale pronuncia va da sé che esclude un eventuale conflitto di interesse con l'Ente.
A ciò si aggiunge che, ai fini del rimborso, si debba ravvisare il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria.
Occorre evidenziare, però, che non è sufficiente che il processo penale per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio si sia concluso con l'assoluzione, ma deve coesistere l'ulteriore condizione della mancanza di conflitto di interessi con l'ente. (cfr. Corte dei Conti - Sez. Giur. Reg. Liguria, sent. n.580 del 13 ottobre 2008).
E' ormai opinione dominante nell'ambito della giurisprudenza contabile che per non configurare conflitto di interessi occorre una sentenza emessa con la formula più ampia possibile, tale da far ritenere il comportamento degli amministratori e/o dipendenti improntato al rispetto del principio cardine dell'art.97 Cost.
Quest'Ufficio ritiene che nel caso in esame non sia possibile rimborsare le spese legali al consigliere comunale in quanto, seppur il medesimo sia stato assolto, la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato.
A ciò si aggiunge che non risulta vi sia stato, nel caso in esame, il coinvolgimento iniziale dell'ente nella scelta del difensore, che deve essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti (cfr. sent. Cons. St, sez. V, n.552/07).