PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA INELEGGIBILITA' A SINDACO.

Territorio e autonomie locali
25 Febbraio 2010
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

CHI HA RICOPERTO PER DUE MANDATI CONSECUTIVI LA CARICA DI SINDACO NON PUO' ALLOSCADERE DEL 2° MANDATA ESSERE RIELETTO. PUO ESSERE ELETTO COMUNQUE ASSESSORE O CONSIGLIERE NEL MEDESIMO COMUNE DOVE E' STATAO SINDACO.

Testo 

Class. 15900/TU/00/51 Roma, 25 febbraio 2010
15970/69

OGGETTO: Problematiche relative alla ineleggibilità a Sindaco.

Con riferimento alla nota sopradistinta, si fa presente quanto segue.
L'art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede, al comma 2, che 'chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica'.
La norma disciplina quindi, con assoluta chiarezza, una causa di ineleggibilità e non di incandidabilità e, quindi, non può essere rilevata in sede di esame delle candidature da parte delle commissioni elettorali circondariali.
Ciò posto, considerato che, nel caso in questione, il sindaco uscente non è risultato nuovamente eletto alla medesima carica, ma a quella di consigliere comunale, si ritiene che il consiglio comunale abbia legittimamente provveduto alla convalida della relativa elezione, ai sensi dell'art. 41 del citato decreto legislativo.