CAUSA OSTATIVA PER DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI - CONTESTAZIONE EX ART. 69 TUOEL - IL CONSIGLIO DICHIARA L'INESISTENZA DELLA CAUSA OSTATIVA IN QUANTO IL REATO ASCRITTO E' LA SOLA DETENZIONE E NON LA PRODUZIONE O TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - IN ASSENZA DI UN ESPRESSO INTERVENTO LEGISLATIVO L'ART. 58 TUOEL SI LIMITA A RICHIAMARE LA RUBRICA DELL'ART. 73 DPR 309/1990 - RICORRE LA CAUSA OSTATIVA ANCHE ALLA LUCE DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE 141/1996 CHE SI E' PRONUNCIATA IN MERITO AL REATO DI DETENZIONE DI STUPEFACENTI ED ANCHE SULLA CAUSA OSTATIVA DI UN SINDACO -
Class. n. 15900/TU/00/58 Roma, 18 febbraio 2010
ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
OGGETTO: Art. 58 TUOEL – Cause ostative alla candidatura –
Quesito su : 12) Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo – 12.1 - Incandidabilità.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale viene rappresentato che il consiglio comunale di XXXXX aveva avviato, nei confronti del signor xxxxxxxx, la procedura di contestazione ex art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di verificare la sussistenza nei suoi confronti della causa ostativa prevista dall'art. 58, 1° comma, lett. a) T.U.O.E.L. per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Successivamente, a seguito delle argomentazione addotte dall'interessato, il quale ha sostenuto che l'imputazione a lui ascritta e la relativa pena si riferiscono alla mera detenzione e non alle ipotesi di produzione e traffico di stupefacenti, previste invece dal citato art. 58, il consiglio comunale ha dichiarato l'inesistenza della causa ostativa.
Con la nota menzionata si chiede di conoscere l'avviso di questo Ministero in merito alla fattispecie evidenziata.
Al riguardo, si osserva che il vigente art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è rubricato 'produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope' mentre nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 4 bis del D.L. 30/12/2005, n. 272, la stessa rubrica prevedeva 'produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope'. Conseguentemente, pur in assenza di un espresso intervento normativo il richiamo effettuato dall'art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000 al citato art. 73 deve ritenersi formulato nei confronti della vigente versione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che la locuzione 'concernente la produzione o il traffico di dette sostanze' contenuta nel citato art. 58, comma 1, lett. a) costituisce, sulla base di principi di tecnica legislativa, unicamente il richiamo alla 'rubrica' dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 (nella versione antecedente al citato D.L. n. 272/2005) e non anche una specificazione dei tipi di comportamenti delittuosi per cui è prevista la causa d'incandidabilità mentre, invero, le condotte che danno luogo all'applicazione dell'art. 58, comma 1, lett. a) T.U.O.E.L. sono tutte quelle integranti uno dei delitti tra quelli ricompresi nel corpo dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Al riguardo, nell'osservare che l'art. 58 del Testo Unico degli enti locali si limita ad effettuare un richiamo alle disposizioni previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, che a sua volta apportò modifiche all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 15, si richiama, a supporto di tale interpretazione, la sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 1996 che nel decidere sulla legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n. 55/1990, proprio in merito ad una fattispecie relativa all'incandidabilità di un sindaco imputato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, si pronunciò indirettamente anche sull'ambito di operatività di tale causa ostativa.
IL DIRETTORE CENTRALE