PERMERSSI PER MANDATO POLITICO AMM.VO. COMPONENTI GIUNTE IN COMUNI MOLTO DISTANTI DALLLA SEDE DI LAVORO.

Territorio e autonomie locali
10 Febbraio 2010
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

OCCORRE ATTESTAZIONE E DICHIARAZIONE DELL'INTERSSATO CHE DOVRA' PRECISARE L'ORA DI PARTENZA PER RAGGIUNGERE IL POSTO DELLA RIUNIONE E L'ORA DI PARTENZA PER RIENTRO AL POSTO DI LAVORO.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/79 Roma, 10 febbraio 2010

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OGGETTO: Richiesta parere in merito all'uso dei permessi per mandato politico amministrativo.

Con la nota sopra evidenziata codesto Ente ha chiesto un parere in merito all'uso dei permessi per i dipendenti che sono componenti di giunte in comuni molto distanti dalla sede di lavoro.
Al riguardo, si rileva che l'art.79 differenzia le modalità di fruizione dell'istituto in quanto prevede al comma 1 che, per le sedute del consiglio, il consigliere ha diritto al permesso retribuito per l'intera giornata, oltre a quella successiva in caso di durata della riunione che superi la mezzanotte, mentre al comma 3 stabilisce che, per i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, gli amministratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per l'effettiva durata delle riunioni. Tale diritto di assentarsi comprende, secondo la norma, anche il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione ed il tempo necessario per rientrare al posto di lavoro.
Pertanto in linea generale, il lavoratore non potrebbe fruire del permesso per l'intera giornata precedente o successiva alla seduta di giunta e il tempo per raggiungere il luogo della riunione o per ritornare al posto di lavoro dovrebbe essere quello che precede immediatamente la riunione o quello che immediatamente la segue.
Iinoltre , i benefici previsti dall'art.79, comma 1, del T.U.O.E.L. in caso di sedute serali e di sedute che si protraggono oltre la mezzanotte non sono previsti per la partecipazione dei componenti agli organi esecutivi, ma lo stesso articolo prevede ulteriori permessi che sono disciplinati dai commi 4 e 5.
Occorre rilevare, altresì, che ai sensi del comma 6 del T.U.O.E.L. l'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente presso il quale l'amministratore esercita il proprio mandato.
Codesta Amministrazione dovrà , quindi, acquisire tale attestazione e la dichiarazione dell'interessato, che dovrà precisare l'ora di partenza per raggiungere il luogo della riunione e l'ora di partenza per rientrare al posto di lavoro.
Quest'ufficio ritiene comunque che le assenze a tale titolo vadano tempestivamente comunicate dal dipendente all'ufficio di appartenenza, per consentire allo stesso di contemperare le esigenze di servizio con gli impegni connessi al mandato amministrativo. Al riguardo il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n.103/1988, ha ribadito come il dipendente non possa esimersi dal comunicare almeno le presumibili assenze in un determinato periodo, in relazione al calendario dei lavori dell'organo di cui sia stato chiamato a far parte al fine di giustificare le assenze dal servizio.