l’art. 38, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 demanda al regolamento comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto” la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”; quest’ultimo assunto deve essere inteso nel senso che, limitatamente al computo del “terzo” dei consiglieri, il sindaco deve essere escluso.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’art.273, co.6, del TUOEL medesimo,il quale detta una disciplina transitoria che legittima l’applicazione, tra gli altri, dell’art.127 del T.U. n.148/1915 ( e, quindi, delle previsioni regolamentari ad esso conformate), fino all’adeguamento statutario e regolamentare ai nuovi canoni previsti dal surriferito TUOEL 267/2000 nella materia considerata.