Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
LA RINUCNIA AL RICORSO ESPRESSA NELLE FORME PRESCRITTE DETERMINA IL VENIR MENO DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' SENZA CHE OCCORRA LA FORMALE COMUNICAZIONE DEL DECRETO DEL GIUDICE ALLE PARTI COSTITUITE.
Applicazione particolari disposizioni dettate da legge-quadro n. 65 del 7.3.1986 (ordinamento polizia municipale) - Necessità, per dipendente nominato responsabile citato servizio, appartenenza area vigilanza oltre possesso particolare qualificazione professionale, requisiti indispensabili unitamente quelli previsti art. 5 precitata L. n. 65/1986, concordemente ad avviso espresso da Dipartimento P.S..
L'INDIVUAZIONE DELLA CLASSE DEMOGRAFICA AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI AGLI AMM.RI PUO' ESSERE INDIVIDUATA NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE Aò 31 DICEMBRE DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE SECONDO QUANTO PREVISTO EX ART. 156, COMMA 2 TUOEL.
l’esercizio del diritto, riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali dal secondo comma dell’articolo 43 del d.lgs. 267/2000, di ottenere tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato, non trova cuna limitazione derivante dalla loro natura riservata dal momento che essi sono vincolati all’osservanza del segreto.
IL VINCOLO DI AFFINITA' NON VIENE MENO A SEGUITO DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI., SARA' APPLICABILE LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' EX ART. 64.
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Anche se le dimissioni, una volta protocollate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci, ciò tuttavia non significa che esse non possano essere in seguito regolarizzate, se prive di alcuno dei requisiti di forma prescritti.
RB
Per la rimozione della causa di incompatibilità per lite pendente prevista per il sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale , non è necessaria una formale pronuncia di estinzione del procedimento, ma è sufficiente che siano posti in essere atti idonei a far venir meno il conflitto tra gli stessi quali, ad esempio, la transazione e la rinuncia agli atti del giudizio, nella fattispecie effettuata dall’amministratore, cioè da parte del destinatario della disposizione.
La mancata rinuncia da parte del coniuge dell’amministratore interessato, non comporta, pertanto la sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità, atteso che il concetto tecnico di parte in senso processuale non può essere esteso a tutti coloro che potrebbero trarre vantaggio da una pronuncia giurisdizionale, in quanto si aprirebbe il varco ad una compressione ingiustificata del diritto costituzionalmente garantito di ricoprire una carica amministrativa (Corte di Cassazione n. 6880 del 19.05.2001).
l’ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di persone in stato di disagio
e dei figli minori, ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori.
Il consigliere neoeletto che versa nella condizione di incompatibilità potrà svolgere le relative funzioni finché non provveda a rimuovere la causa di incompatibilità, ove possibile, ovvero finché non intervenga l’eventuale dichiarazione di decadenza. Da ciò discende che il consigliere, essendo entrato in carica, potrà partecipare alla trattazione degli altri argomenti posti all’ordine del giorno della prima seduta, nonché ad eventuali sedute di consiglio comunale che dovessero tenersi medio tempore.
L’abrogata normativa relativa all’ordinamento degli enti locali (art. 302 T.U. n. 148/1915) normativa relativa all’ordinamento degli enti locali (art. 302 T.U. n. 148/1915) consentivano a ciascun consigliere di esercitare il diritto di far constare nel verbale del proprio voto e dei motivi del medesimo, anche al fine di separare la propria responsabilità da quella del collegio (“dichiarazioni di voto”). Allo stato attuale la materia è oggetto di disciplina regolamentare la quale può prevedere espressamente tale facoltà.
Con la registrazione al protocollo dell’ente le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili, risultando irrilevante la circostanza della presentazione delle dimissioni al sindaco invece che al consiglio. Se le dimissioni sono state presentate in maniera conforme alle disposizioni legislative la dichiarazione d’intenti è pienamente valida ed irreversibile.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Di Caprio)
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Possibilità o meno, utilizzazione medesima graduatoria (con validità tre anni prevista in bando selezione) per copertura ulteriori posti (medesima cat. D1) resisi vacanti o disponibili in futuro (per collocamenti a riposo, trasferimenti, ecc.) - Applicazione specifica normativa in materia progressione personale da art. 4, CCNL 31.3.1999 (concordemente quanto sostenuto da ARAN con risposta n. 399-4E4) - Unica disposizione (in merito collocamento a riposo personale prossimo a compimento limiti età) art. 72, D.L. n. 112/2008 (convertito L. n. 133/2008).
LA NUOVA MMINISTRAZIONE ELETTA NELLE CONSULTAZIONI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 DOVRA' DETREMINARE I COMPENSI DEGLI AMM.RI TENENDO PRESENTE GLI IMPORTI LEGITTIMAMENTE DELIBERATOI ANTERIORMENTE AL 30 SETTEMBRE 2005 RIDOTTO DEL 10% COME PREVISTO DALL'ART. 1 C. 54 LEGGE 266/2005.
La rinuncia al ricorso, qualora valida e espressa nelle forme prescritte, determina il venir meno della causa di incompatibilità, senza che occorra un atto di accettazione da parte dell'Amministrazione comunale e salva la possibilità di opposizione ai sensi dell'art. 26 della legge 6.12.1971, n. 1034, come novellato dall'art. 9 della legge 21.07.2000, n. 205.
Si osserva che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6 di riforma del diritto delle società -che ha sostanzialmente ridisegnato i modelli della società per azioni ed a responsabilità limitata- permane la differenza fondamentale fra responsabilità dei soci nella società di persone e l'esclusione della stessa nella società di capitali.Mentre nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art.2462 c.c), invece nella società in nome colletivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Si ritiene che non sia sussistente la causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma1, n.6 del TUOEL, per il debito societario di natura tributaria riferibile a società a responsabilità limitata.
Non sussiste incompatibilità in quanto il Presidente della Società interessata non avrebbe poteri individuali e che il potere decisionale sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione spetta all'amministratore delegato. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale con il termine "amministratore" il legislatore ha inteso alludere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione della società di capitali, muniti o meno di poteri di rappresentanza.
In merito al , l’art. 2, comma 1, del Il decreto interministeriale 12 febbraio 2009 prevede rimborsi forfetari diversi in relazione alla durata della missione, come specificato nelle lettere a), b), c) e d); il successivo comma 4 dispone che le citate misure non sono tra loro cumulabili. Pertanto, nel caso di rimborso previsto per le frazioni di giornata che seguono quella in cui si è effettuato il pernottamento all’amministratore locale spetta solamente l’importo indicato alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, moltiplicato per i giorni di missione, senza tener conto delle frazioni di giornata residue.
L'ipotesi prospettata rientra nella causa di ineleggibilità di cui all'art. 60, comma1, n.8) TUOEL, che prevede la ineleggibilità a Sindaco del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. Tale causa ostativa non ha effetto solo nei casi previsti dal comma 2 del citato art. 60. Si precisa inoltre che la fattispecie in esame rientra nell'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 66 del TUOEL.
La manifestazione di volontà del consigliere di revocare le proprie dimissioni, intervenuta prima del deposito al protocollo dell’atto di dimissioni stesso, dimostra la chiara volontà di non voler concorrere allo scioglimento del consiglio comunale.
Considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale solo dopo la registrazione al protocollo delle dimissioni la dichiarazione di volontà del dimissionario esce dalla sua sfera di disponibilità, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica, si ritiene che le dimissioni del consigliere non possono considerarsi valide, con il risultato di far venire meno il presupposto necessario (dimissioni di oltre la metà dei consiglieri) per lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3 del decreto legislativo n. 267/2000.
Corretta interpretazione dell’art. 82, comma 5, del T.U.O.E.L. per un assessore comunale che rivesta anche la carica di consigliere provinciale, il quale abbia optato per l’indennità di funzione per i soli mesi di agosto e settembre 2008 e per il gettone di presenza, per il restante periodo dell’anno- L'ente ha sospeso l'erogazione dell'indennità di funzione, certificando il risparmio di spesa ex art. 2, comma 25, legge 244/2007 - Deve provvedersi al recupero delle somme erogate per il periodo gennaio-giugno 2008 alla luce della sentenza TAR Puglia – Lecce, sez. I , n. 219/2009? - E' stato chiesto parere al Ministero dell'economia e delle finanze, tuttora non pervenuto.