D.M. 12 febbraio 2009 - Rimborso forfetario omnicomprensivo.

Territorio e autonomie locali
13 Giugno 2009
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

In merito al , l’art. 2, comma 1, del Il decreto interministeriale 12 febbraio 2009 prevede rimborsi forfetari diversi in relazione alla durata della missione, come specificato nelle lettere a), b), c) e d); il successivo comma 4 dispone che le citate misure non sono tra loro cumulabili. Pertanto, nel caso di rimborso previsto per le frazioni di giornata che seguono quella in cui si è effettuato il pernottamento all’amministratore locale spetta solamente l’importo indicato alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, moltiplicato per i giorni di missione, senza tener conto delle frazioni di giornata residue.

Testo 

Prot.n.15900/TU/00/84 Roma,
AL COMUNE DI

OGGETTO: D.M. 12 febbraio 2009 – Rimborso forfetario omnicomprensivo. Quesito.

Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: rimborso spese viaggio.

Si fa riferimento alla richiesta di parere trasmessa con la nota sopradistinta circa la corretta applicazione dell'art. 2 del D.M. 12 febbraio 2009, con il quale è stata fissata la misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.
In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito al rimborso previsto per le frazioni di giornata che seguono quella in cui si è effettuato il pernottamento.
L'art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale prevede rimborsi forfetari diversi in relazione alla durata della missione, come specificato nelle lettere a), b), c) e d); il successivo comma 4 dispone che le citate misure non sono tra loro cumulabili.
Premesso quanto sopra, nel caso prospettato da codesto Ente all'amministratore locale spetta solamente l'importo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, moltiplicato per i giorni di missione, senza tener conto delle frazioni di giornata residue.