Il consigliere neoeletto che versa nella condizione di incompatibilità potrà svolgere le relative funzioni finché non provveda a rimuovere la causa di incompatibilità, ove possibile, ovvero finché non intervenga l’eventuale dichiarazione di decadenza. Da ciò discende che il consigliere, essendo entrato in carica, potrà partecipare alla trattazione degli altri argomenti posti all’ordine del giorno della prima seduta, nonché ad eventuali sedute di consiglio comunale che dovessero tenersi medio tempore.
Prot. n. 15900/TU/00/63 Roma, 01/07/09
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO
OGGETTO: Comune di . Quesito su art. 41 e art. 63, co. 1, n. 4 (incompatibilità per lite pendente) del T.U.O.E.L..
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo - Elettorato passivo – incompatibilità.
Si fa riferimento nota sopradistinta, che trasmette il quesito prot. 2905/2009 avanzato in data 17.06.09 dal segretario comunale del comune di , relativo agli adempimenti cui il consiglio comunale sarà concretamente tenuto nella prima seduta nel caso in cui fosse riscontrata la sussistenza nei confronti di un consigliere neoeletto nelle consultazioni elettorali del 6 -7 giugno 2009, della causa di incompatibilità disciplinata dall'art. 63, co. 1, n 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il quesito verte in particolare sulla possibilità che lo stesso consigliere, cui il consiglio debba contestare l'eventuale condizione d'incompatibilità avviando la relativa procedura di cui all'art. 69 del T.U.O.E.L., possa partecipare alla trattazione degli altri argomenti eventualmente iscritti all'ordine del giorno - di cui non è data notizia - ed esprimere il proprio voto.
In proposito si rileva che l'articolo 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 267/2000 dispone che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con il comune o la provincia.
L'elenco degli affari da trattare nella prima seduta del consiglio comunale (e provinciale) è in gran parte vincolato ex lege.
In particolare l'art. 41 del T.U.O.E.L. prevede innanzitutto la verifica delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri proclamati eletti (così detta convalida degli eletti), che il consiglio è tenuto ad esaminare "prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto".
Si tratta di un adempimento preliminare a qualunque altra deliberazione, tanto che il mancato rispetto della norma vizia di legittimità gli atti successivi eventualmente deliberati.
In presenza di cause di incompatibilità, il consiglio accerta le eventuali dichiarazioni di rimozione delle suddette cause da parte dell'eletto (per es. rinuncia al ricorso, estinzione del giudizio, ecc.) e, in caso contrario, instaura la procedura di cui all'art. 69 del T.U.O.E.L., che si risolve o nella rimozione della causa ostativa o nella pronuncia di decadenza.
In questo caso dunque la deliberazione di convalida viene rinviata al termine della procedura ex art. 69 e, in caso di denegata convalida, si fa luogo alla surrogazione del consigliere.
Considerato che i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione (art. 38, comma 4, del citato T.U.), nel caso in esame, nelle more della convalida e nei limiti procedurali e temporali fissati dall'art. 69, il consigliere che versa nella condizione di incompatibilità potrà svolgere le relative funzioni finché non provveda a rimuovere la causa di incompatibilità, ove possibile, ovvero finché non intervenga l'eventuale dichiarazione di decadenza. Da ciò discende che il consigliere, essendo entrato in carica, potrà partecipare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno della prima seduta, nonché ad eventuali sedute di consiglio comunale che dovessero tenersi medio tempore.