Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
IMPOSSIBILITA' DI ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' AGLI IMPORTI DEL D.M. 119/2000 ANCHE NEL CASO CHE SIANO STATE PRECEDENTEMENTE DETERMINATE IN MISURA INFERIORE ALLA TABELLARE.
Il punto 7, del comma 1 dell' articolo 60, prevede l’ineleggibilità solo per i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli nonché per i dipendenti dei consorzi (punto 11 medesimo comma), enti di secondo grado. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità verranno riconsiderate in sede di revisione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già avviata con l’esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge sul cosiddetto “Codice delle Autonomie”.
Nella ipotesi di un atto illegittimo, la pubblica amministrazione, in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici, anziché annullarlo in via di autotutela, può decidere di mantenerlo in vita, rimuovendo i vizi che lo inficiano attraverso l’espressione di una manifestazione di volontà finalizzata ad eliminare il vizio ravvisato.
Possibilità o meno, per ente non rispettoso patto stabilità interno, ricorrere suddetto istituto - anche tempo parziale - per fronteggiare necessità area urbanistica - Applicazione disciplina contenuta art. 14, C.C.N.L. 22.1.2004 (concernente personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione).
Nella ipotesi di un atto illegittimo, la pubblica amministrazione, in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici, anziché annullarlo in via di autotutela, può decidere di mantenerlo in vita, rimuovendo i vizi che lo inficiano attraverso l’espressione di una manifestazione di volontà finalizzata ad eliminare il vizio ravvisato. La convalida si sostanzia in una nuova ed autonoma manifestazione di volontà che, collegandosi all’atto originario, ne mantiene gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato.
Spetta al Consiglio comunale, in base all’art. 42 del d. lgs. n. 267/00, la competenza a deliberare lo schema di convenzione per l’ installazione nel territorio comunale di impianti eolici.
Non applicabilità - per suddette nomine - citata normativa, stante presenza, in organico, dipendente qualifica dirigenziale - Non corretta attribuzione compenso parametrato a combinato disposto citati artt. 10 e 11, CCNL 31.3.1999 - Possibilità istituzione posizioni organizzative (ex art. 8, CCNL 31.3.1999)e corresponsione - a dipendenti titolari posizione - trattamento economico spettante.
RIMBORSO SPESE DI BENZINA EX ART 77BIS. COMMA 13 LEGGE DI CONVERSIONE 6 AGOSTO 2008, N.133 - PER PRESENZA NECESSARIA SI INTENDE QUELLA RICONDUCIBILE AD OGGETTIVE ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO.
Sussistenza obbligo di costituzione consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico ex art. 14 legge n. 126/1958. Questione dell’ applicabilità del d.lgt. n. 1446/1918. Con proprio parere il Ministero del Trasporti ha ritenuto anche a seguito del d.l. 200/2008 la perdurante vigenza del d.lgt. n. 1446/1918 ritenendo che entro il 16.12.09 “saranno adottati gli opportuni provvedimenti correttivi previsti dall’art. 14 co. 14 e 15 della legge n. 246/2005, recante disposizioni in materia di “semplificazione della legislazione, ai fini della sopravvivenza delle norme in materia di consorzi per le strade vicinali ad uso pubblico ”. In particolare il suddetto Dicastero ha ritenuto possibile il mantenimento in vigore del d.lgt. n. 1446/1918, poiché la relativa legge di conversione n. 473/1925 non risulta compresa nell’elenco delle norme da abrogare, allegato all’art. 2 del d.l. n. 200/2008 sopra menzionato.
CON L'ABROGAZIONE DEL COMMA 6 DELL'ART. 82 TUOEL NON E' PIU' POSSIBILE CUMULARE INDENNITA' DI FUNZIONE CON GETTONI DI PRESENZA PER INCARICHI PRESSO ENTI DIVERSI
ANCHE IN BASE AL PARERE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA DELLA CORTE DEI CONTI DEL 3 APRILE 2009 N. 7, I VALORI DELLE INDENNITA' DETREMINATE SONO ORA IMMODIFICABILI DA PARTE DGLI ENTI LOCALI.
Delibera di variazione di bilancio e delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio – applicazione art. 134, coma 4 , tuel n. 267/2000.
La dichiarazione di immeditata eseguibilità, per motivi di urgenza, discende da una scelta discrezionale dell’amministrazione procedente, con autonoma valenza rispetto al provvedimento cui si riferisce.
ESISTE INCOMPATIBILITA' NEL CASO L'AMM.RE ABBIA UNA LITE PENDENTE IN QUANTO PARTE DI UN PROCEDIMENTO CIVILE O AMM.VO CON IL COMUNE O CON LA PROVINCIA. VIENE MENO L'INCOMPATIBILITA' NEL CASO DI RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO SE ACCETTATA DALLE PARTI COSTITUITE.
Sono stati chiesti alcuni chiarimenti in merito all’indennità di funzione da corrispondere all’attuale titolare della carica sindacale, tenuto conto che l’indennità di fine mandato è stata commisurata all’indennità spettante in base alla classe demografica dell’ente e non all’importo dell’indennità di funzione in concreto erogata per ogni singolo anno di mandato.
Al riguardo, si rileva che l’art. 82, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 dispone la corresponsione dell’indennità di funzione in misura dimezzata agli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa.
Si ritiene che le modalità del recupero delle somme corrisposte in eccedenza, in occasione della prima liquidazione dell’indennità di fine mandato, sia conseguenza di valutazioni che l’ente è tenuto a fare nel proprio interesse e che, in virtù dell’autonomia decisionale, sono di esclusiva competenza dell’ente stesso.
Nel caso in cui il computo dei due quinti dei consiglieri assegnati, necessario per la sottoscrizione della mozione di sfiducia di cui all’art. 52 del d. lgs. n. 267/2000, assommi ad una cifra decimale si ritiene applicabile, in mancanza di apposite prescrizioni statutarie o regolamentari, il criterio dell’arrotondamento aritmetico, in quanto richiamato espressamente, a vario titolo, in più disposizioni del citato d.lgs. n. 267/2000 (cfr. artt. 47, co.1; 71, co. 8; 73, co.1; 75, co.8).
Detto criterio implica, com’è noto, che in caso di cifra decimale uguale o inferiore a 50, l’arrotondamento debba essere effettuato per difetto, mentre nel caso in cui essa sia superiore a 50 si procederà ad arrotondamento per eccesso.
Cambio denominazione Gruppo consiliare. Occorre una valutazione politica del partito di appartenenza dei consiglieri al fine di verificare se, nel concreto, il cambio di denominazione denoti un mutamento nella scelta dello schieramento (cfr. TAR Lazio, sez. Latina, n. 649/2004) e se sia di per sé sufficiente a denotare la manifestazione di un mutamento della volontà politica dei propri componenti.
L'ESATTA INTERPRETAZIONE DELLA LOCUZIONE "PRESENZA NECESSARIA" E' NEL SENSO DI QUALIFICATA PREESISTENZA DI UN OBBLIGO GIURIDICO CHE ELIMINA QUALSIASI FACOLTA' DI SCELTA DIVERSA PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DA PARTE DELL'AMMMINISTRATORE.
VERIFICA SITUAZIONE AMM.RE EX ART 69 TUOEL - CONSIGLIERE COMUNALE AMMINISTRATORE DI UNA SPA CHE SVOLGE PER IL COMUNE IL SERVIZIO MANUTENZIONE CONDOTTE FOGNARIE - POSSIBILE INCOMPATIBILITA' -
I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO PERCEPIRE COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA O ALLA COMMISSIONE DELLA COMUN. MONTAN E IN QUANTO TALE PARTECIPAZIONE E' CONNESSA ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI PUBBLICHE.-
SULLA BASE DEL DATO LETTERALE DELLA NORMA NELL'ART. 77 BIS - COMMA 13, DEVONO ESCLUDERSI DALLA SUA APPLICAZIONE I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI ED I CONSIGLIERI DELLE COMUNITA' MONTANE PERCHE' NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NELLA NORMA, SIA PERCHE' LE COMUNITA' MONTANE NON SONO SOGGETTE AL PATTO DI STABILITA'.