Oggetto: Comune di .... Consorzio strade vicinali

Territorio e autonomie locali
16 Ottobre 2009
Categoria 
07.02 Consorzi
Sintesi/Massima 

Sussistenza obbligo di costituzione consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico ex art. 14 legge n. 126/1958. Questione dell’ applicabilità del d.lgt. n. 1446/1918. Con proprio parere il Ministero del Trasporti ha ritenuto anche a seguito del d.l. 200/2008 la perdurante vigenza del d.lgt. n. 1446/1918 ritenendo che entro il 16.12.09 “saranno adottati gli opportuni provvedimenti correttivi previsti dall’art. 14 co. 14 e 15 della legge n. 246/2005, recante disposizioni in materia di “semplificazione della legislazione, ai fini della sopravvivenza delle norme in materia di consorzi per le strade vicinali ad uso pubblico ”. In particolare il suddetto Dicastero ha ritenuto possibile il mantenimento in vigore del d.lgt. n. 1446/1918, poiché la relativa legge di conversione n. 473/1925 non risulta compresa nell’elenco delle norme da abrogare, allegato all’art. 2 del d.l. n. 200/2008 sopra menzionato.

Testo 

E' stata sottoposta a questo Ufficio la questione inerente l'esistenza e la gestione del consorzio ., in considerazione dell'abrogazione del d.lgt. n. 1446/1918 disposta dall'art. 2 del d.l. n. 200/2008, e della residua vigenza dell'art. 14 della legge n. 126/58 recante l'obbligo di costituzione di consorzi per le strade vicinali ad uso pubblico da parte degli utenti o del comune e, nei casi di inerzia, del Prefetto.
Prescindendo dall'appurata qualificazione dell'uso pubblico delle strade comprese nel consorzio de qua, dalla documentazione inviata emerge, tra l'altro, che è tuttora pendente un giudizio presso il Tribunale di ., adito per la declaratoria dell'insussistenza giuridica del consorzio, sulla base della rilevata mancanza di autentica documentazione costitutiva.
E' di tutta evidenza che data la complessità dei rapporti tra consorzio e comune, occorre certamente attendere l'accertamento giudiziale della legittima costituzione di tale soggetto consortile, presupposto che riveste indubbio rilievo preliminare rispetto alle ulteriori criticità afferenti la gestione dello stesso.
Infatti ove ne venisse dichiarata legittima l'esistenza, anche in virtù della delibera del commissario prefettizio risalente al 26 marzo 1976, non sarebbe invocabile né necessario alcun intervento del Prefetto volto alla costituzione dello stesso.
Sotto tale profilo fa luce la deliberazione n. 244/2009, evidenziata da codesto Ufficio, con cui la Corte dei Conti – Sez. Regionale Emilia Romagna – ha ritenuto che 'l'abrogazione della norma sopraccitata (d.lgt. n. 1446/1918) non può aver influito sulla sorte dei soggetti già esistenti', proprio in considerazione della particolare connotazione formale che caratterizza i consorzi riguardanti le strade vicinali di uso pubblico, quali soggetti dotati di personalità giuridica.
Diversamente, ove fosse accertata dal giudice ordinario adito l'illegittima costituzione e quindi l'inesistenza del consorzio ., si pone a livello normativo un duplice ordine di questioni: da un lato, quella dell'applicazione dell'art. 14 della legge n. 126/58, e quindi della permanenza dell'obbligo di costituire appositi consorzi, tenuto conto che detta norma fa espresso richiamo al decreto luogotenenziale abrogato, dall'altro, quella della disciplina generale da applicare ai consorzi di strade vicinali ad uso pubblico, anche con riguardo al concorso del comune agli oneri di manutenzione, sistemazione e ricostruzione.
In effetti il d. lgt abrogato, in più parti conteneva norme riferite ai consorzi di strade vicinali soggette ad uso pubblico (in part. cfr. artt. 3, 5, 9, 11, 14, 16 ), norme che l'abrogazione esplicita non ha fatto salve; pertanto, ammettendo la sopravvivenza dell'art. 14 della legge n. 126/58, si rileva come la normativa di riferimento residua appare rinvenibile nella legge n. 2248/1865 all. F (sezione IV – strade vicinali, artt. 51 -54) e nell'art. 2 del codice della strada che, ai fini dello stesso codice, le assimila alle strade comunali, ossia alle strade urbane di scorrimento ed a quelle di quartiere e locali.
Siffatta disciplina non appare tuttavia recare norme di dettaglio per la ripartizione delle spese e per l'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali ad uso pubblico che ne fanno parte, né sancisce che la partecipazione del Comune a tali spese è obbligatoria (come invece previsto dall'art. 3 del d.lgt 1446).
Con riguardo agli oneri di manutenzione si sottolinea come il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 2584/2005 ha affermato che gli stessi, salvo il contributo comunale, sono da porre principalmente in carico ai proprietari.
In particolare nella motivazione si rinviene: 'In materia di oneri per la manutenzione delle strade di uso pubblico il nostro ordinamento è informato, fin dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. F) Legge sui lavori pubblici, al principio secondo il quale è obbligato il soggetto pubblico cui la strada appartiene. La legge anzidetta, infatti, dopo aver stabilito, all'art. 22, che il suolo delle strade statali, provinciali e comunali appartiene rispettivamente allo Stato, alle Province e ai Comuni, prescrive, agli artt. 30, 37 e 39, che 'la costruzione, sistemazione e mantenimento' delle strade statali, provinciali e comunali, provvedono, rispettivamente, lo Stato, le province e i comuni. Per le strade vicinali, ossia quelle non rientranti nelle precedenti categorie, in quanto non di proprietà degli enti pubblici appena menzionati, e soggette ad uso pubblico (art. 19) (vedasi ora il d.lgs. n. 285 del 1992, nuovo codice della strada, che all'art. 3, comma 1, n. 52, reca a sua volta la definizione della strada vicinale come 'strada privata fuori dei centri abitati ad uso pubblico'), si prescrive, all'art. 51, che la riparazione e conservazione 'sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino e no contigue alle strade stesse, ..'.
L'istituto del consorzio obbligatorio, la cui costituzione per le strade vicinali di uso pubblico è stata prevista dall'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, rappresenta la conferma indiretta del principio che la manutenzione della strada vicinale, e quindi non comunale, deve far carico prevalentemente ai soggetti che la utilizzano, salvo il contributo comunale.
Siffatta ratio normativa, di assicurare la tutela (essenziale ai fini della sicurezza della circolazione) di strade non di proprietà comunali, (per le quali invece si applica invece l'art. 14 co. 1 lett. a) del codice della strada, 'compiti dell'ente proprietario'), è stata chiarita dal Ministero dei Trasporti anche a codesto Ufficio (nota del 19.04.07) quando ha affermato, tra l'altro, che detti consorzi obbligatori hanno 'come unico fine la manutenzione e sistemazione o ricostruzione delle strade vicinali'; in sostanza la costituzione obbligatoria del consorzio, deputato ad assicurare la viabilità in zone periferiche e comunque tali da assolvere all'interesse pubblico alla mobilità, fa capo anche alla competenza del comune per il diritto di uso pubblico delle strade.
La sussistenza di dette ragioni farebbe quindi propendere per la sopravvivenza della prescrizione della costituzione obbligatoria dei consorzi in parola, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa e contabile che ha esplicato come il concorso alle spese da parte del comune trova fondamento proprio in quelle ragioni di pubblico interesse alla manutenzione delle strade sulla base dell'uso pubblico della strada.
In tal senso giova citare la sentenza della Cassazione civile , sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350 '. È l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade -vicinali- sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico.'
Inoltre una recente deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto (n. 140/2008) chiarisce che 'le strade vicinali, a differenza delle strade comunali, non appartengono al demanio dell'ente... Le strade vicinali, soprattutto se di uso pubblico, pur appartenendo alla viabilità rurale minore, assolvono ugualmente ad una funzione di ausilio alla viabilità locale, ed è per questo motivo che ai fini del codice della strada (art. 2 comma 6 lett. D del D.Lgs. n. 285/1992) sono assimilate alle strade comunali e soggette (art. 14 comma 4 CDS) ad una serie di funzioni da parte dei comuni (controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, apposizione e manutenzione della segnaletica stradale, servizi di polizia stradale, ecc.), tipiche degli enti proprietari.
Tra questi compiti vi è anche quello di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, e di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle pertinenze (art. 14 c.1 CDS). I comuni, tuttavia, sono chiamati ad assolvere a tali obblighi di manutenzione solo in caso di inadempimento da parte dei soggetti a ciò tenuti, - ossia i consorzi per la manutenzione delle strade vicinali, da costituirsi con la procedura di cui all'art. 2 del D.L.Lgt 1/9/1918 n. 1446-, o qualora si tratti di interventi urgenti. Da ciò, dunque, l'obbligo di recuperare le somme di altrui spettanza eventualmente anticipate.
E rileva sottolineare come il Collegio ritenga che proprio dalla sussistenza o meno della pubblica fruizione discende anche l'obbligo o meno per il comune di compartecipazione alle spese, nella misura che per le strade vicinali di uso pubblico, era disciplinata dall'art. 3 del D.L.Lgt 1/9/1918 n. 1446'.
Alla luce delle delineate considerazioni, tenuto conto della complessità della questione e della sua portata generale, si è ritenuto opportuno interessare anche il Ministero dei Trasporti, in ragione della propria prevalente competenza in materia.