Il punto 7, del comma 1 dell' articolo 60, prevede l’ineleggibilità solo per i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli nonché per i dipendenti dei consorzi (punto 11 medesimo comma), enti di secondo grado. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità verranno riconsiderate in sede di revisione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già avviata con l’esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge sul cosiddetto “Codice delle Autonomie”.
Class. 15900/TU/00/60 Roma, 20 ottobre 2009
AL SIG. XXXXXX E-MAIL: XXXXX@yahoo.it
(Rif. e-mail del 15/07/2009)
E, p.c.: ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
Oggetto: Art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo - Elettorato passivo – ineleggibilità.
Si fa riferimento al quesito posto dalla S.V. concernente la posizione di un consigliere di minoranza del comune di XXXX, il quale ricopre anche l'incarico di dirigente di una Comunità Montana , cui aderisce il Comune suddetto.
In proposito la S.V. ha rappresentato l'opportunità di modificare il decreto legislativo n. 267/2000, inserendo, tra le cause di ineleggibilità previste dall'art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000, anche il ricoprire posizioni rilevanti negli enti di secondo grado.
Al riguardo, si rileva che, in effetti, l'attuale formulazione del citato Testo Unico prevede, al punto 7, del comma 1 del suddetto articolo 60, l'ineleggibilità solo per i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli nonché per i dipendenti dei consorzi (punto 11 medesimo comma), enti, questi ultimi, che sono anch'essi di secondo grado.
Si fa, comunque, presente che una generale riconsiderazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità verrà operata in sede di revisione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già avviata con l'esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge sul cosiddetto 'Codice delle Autonomie'.
IL DIRETTORE CENTRALE