Nomina (da parte Sindaco) responsabili dei servizi (ex art. 109, comma 2, D. Lgs n. 267/2000)- Corresponsione, a medesimi, (Secondo disciplina art. 11, CCNL 31.3.1999) compenso correlato con retribuzione di posizione e risultato (art. 10 medesimo contratt

Territorio e autonomie locali
16 Ottobre 2009
Categoria 
15.04.03 Retribuzione di posizione e di risultato
Sintesi/Massima 

Non applicabilità - per suddette nomine - citata normativa, stante presenza, in organico, dipendente qualifica dirigenziale - Non corretta attribuzione compenso parametrato a combinato disposto citati artt. 10 e 11, CCNL 31.3.1999 - Possibilità istituzione posizioni organizzative (ex art. 8, CCNL 31.3.1999)e corresponsione - a dipendenti titolari posizione - trattamento economico spettante.

Testo 

Con una nota, il dirigente dell'area finanziaria di un comune ha rappresentato che nella dotazione organica dell'ente è previsto un solo posto di qualifica dirigenziale, attualmente coperto, mentre per le restanti areee si è proceduto alla nomina da parte del Sindaco dei responsabili dei servizi con ex art. 109, comma 2 del Dlgs 267/2000. Poiché a detti responsabili è attribuito un compenso parametrato al combinato disposto degli artt. 10 e 11 del CCNL 31.3.1999 è stato chiesto di conoscere se il Sindaco possa incorrere in responsabilità derivanti da richieste che potrebbero essere avanzate dagli interessati atte ad ottenere il riconoscimento di eventuali differenze retributive correlate alla retribuzione del dirigente.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che gli enti devono provvedere attraverso lo strumento regolamentare a definire la propria struttura organizzativa stabilendo le modalità di conferimento dei compiti ai dirigenti ovvero ai responsabili degli uffici, dettando altresì i criteri e le norme secondo i quali gli stessi devono dirigere gli uffici.
Ciò posto, si rileva che la disposizione contenuta nel richiamato art. 109, comma 2, trova applicazione esclusivamente negli enti che non dispongono di personale di qualifica dirigenziale. A tal fine occorre fare riferimento alla dotazione organica dell'ente e alla presenza in pianta organica di posti di qualifica dirigenziale ancorché non coperti.
Non si ritiene, pertanto, corretto, nel caso in esame, il ricorso alla disposizione di cui all'art. 109, tenuto conto che l'ente in questione dispone di una figura dirigenziale, né risulta corretto corrispondere, secondo la disciplina dell'art. 11 del CCNL 31.3.1999, ai dipendenti nominati responsabili dei servizi un compenso correlato con la retribuzione di posizione e di risultato di cui all' art. 10 del medesimo contratto.
Sembra, quindi, opportuno che l'ente provveda all'istituzione delle posizioni organizzative ex art. 8 del CCNL 31.3.1999 corrispondendo ai dipendenti titolari di posizione il trattamento economico spettante, al fine anche di evitare l'insorgere di eventuali contenziosi con il personale interessato.