INTERPRETAZIONE ART 84 TUOEL.

Territorio e autonomie locali
16 Ottobre 2009
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

RIMBORSO SPESE DI BENZINA EX ART 77BIS. COMMA 13 LEGGE DI CONVERSIONE 6 AGOSTO 2008, N.133 - PER PRESENZA NECESSARIA SI INTENDE QUELLA RICONDUCIBILE AD OGGETTIVE ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/ 84 Roma, 16 ottobre 2009

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OGGETTO: Provincia di ........... Quesito su esatta interpretazione dell'art.84 del d.lgs.n.267/2000.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto di sapere l'esatta interpretazione dell'art.84 del d.lgs. n.267/2000 ( T.U.O.E.L.).
Per quanto concerne il primo quesito, si rileva che l'art.84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 ( Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati , in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ( comma 3 ) .
Sull' articolo 84 del T.U.O.E.L. incide il citato art.77, bis, comma 13, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Quest'ufficio ritiene che il rimborso delle spese di benzina di cui all'art.77 bis , comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008 n.133, sia da applicare ai consiglieri comunali e provinciali,- che esercitano il loro mandato in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, soggetti al patto di stabilità- , sia nel caso di spostamenti effettuati , in ragione del proprio mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( Art.84, comma 1 , T.U.O.E.L.) , sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari o per garantire la presenza necessaria presso gli uffici del comune per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate ( Art. 84, comma 3, T.U.O.E.L.).
In merito a quest'ultima espressione si deve intendere per 'presenza necessaria.' quella riconducibile ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato.
Il rimborso delle spese di viaggio riguarda la sola presenza 'necessaria' del soggetto, che si contrappone alla presenza facoltativa o discrezionale, comunque rimessa all'apprezzamento soggettivo dell'interessato, ed è qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico che elimina in detto soggetto qualsiasi facoltà di una scelta diversa per l'esercizio della funzione. Non può considerarsi, quindi, 'necessaria', ai fini del rimborso in questione, la presenza del consigliere, in giorno diverso da quello delle sedute di consiglio, per lo studio o la disamina delle pratiche all'ordine del giorno, derivando tale presenza da scelte discrezionali dell'interessato sull''an', sul 'quantum' e sul 'quomodo' ( cfr. Cass.Civ., Sez. I, 7 ottobre 2005, n.19637).
Il regolamento interno, cui codesto ente fa riferimento, va adeguato quindi alle modifiche normative che si sono succedute nel tempo in materia.