Oggetto: Comune di ... Immediata eseguibilità ex art 134, comma 4 del T.U.O.E.L.. Delibera di variazione di bilancio e delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio

Territorio e autonomie locali
13 Ottobre 2009
Categoria 
06.03 Esecutività
Sintesi/Massima 

Delibera di variazione di bilancio e delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio – applicazione art. 134, coma 4 , tuel n. 267/2000.
La dichiarazione di immeditata eseguibilità, per motivi di urgenza, discende da una scelta discrezionale dell’amministrazione procedente, con autonoma valenza rispetto al provvedimento cui si riferisce.

Testo 

E' stato chiesto un parere in merito alla regolarità di adozione delle delibere specificate in oggetto non munite della dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL.
In linea generale si evidenzia che in base alla disposizione citata la dichiarazione di immeditata eseguibilità risponde all'esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti quindi, limitatamente a tali casi, deve scaturire da apposita separata votazione che la approvi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del collegio, non essendo sufficiente il voto della maggioranza semplice dei votanti o dei presenti.
Siffatta decisione, di attribuire ad una deliberazione la connotazione dell'immediata eseguibilità, assume autonoma valenza rispetto all'approvazione del provvedimento cui si riferisce, restandone logicamente distinta, anzitutto perché presidiata dalla maggioranza qualificata e comunque perché ciascun componente dell'organo collegiale potrebbe esprimere valutazioni differenziate sul merito del provvedimento e sulla opportunità della sua immediata esecuzione.
Si segnala in proposito come il TAR Liguria, sez. II, con decisione n. 2/2007 ha affermato che 'in virtù dell'art. 134 comma 4, del d.lgs.vo n. 267/2000, la necessità che la dichiarazione di immediata eseguibilità – per motivi di urgenza – di una delibera di consiglio o di giunta, sia oggetto di un'autonoma votazione, fa si che tale dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa'. Lo stesso Tribunale ha puntualizzato che il legislatore non ha ritenuto la clausola di immediata eseguibilità quale attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso farla dipendere da una scelta discrezionale – basata sul requisito dell'urgenza – dell'amministrazione procedente.
Proprio per tale scelta discrezionale, ad avviso della scrivente, la situazione di urgenza, che per opportunità dovrebbe essere indicata nel dispositivo del provvedimento, scaturisce certamente da motivazioni che, rientrando nell'ambito della sfera di valutazione afferente la discrezionalità politica, comunque sono rilevabili esclusivamente dall'organo deliberante il quale si assume la responsabilità della decisione adottata.
Si evidenzia infine come il Consiglio di Stato con sentenza n. 107/2009 ha chiarito che 'la pubblicazione dell'atto amministrativo quando è prescritta, non costituisce requisito di validità ma solo di efficacia del provvedimento, la quale attiene al diverso fenomeno della produzione degli effetti che si realizza quando si è perfezionato l'iter procedimentale (estrinseco) previsto per la formazione dell'atto'.
L'Alto Consesso ha puntualizzato, altresì, che con la dichiarazione di immediata esecutività, viene rimosso ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti dell'atto (ovvero della sua temporanea inefficacia – o meglio – in operatività in pendenza dell'affissione).
Siffatte considerazioni possono certamente valere anche per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio che, consistendo nell'accertamento della permanenza del pareggio di bilancio, di per sé può non richiedere il requisito dell'urgenza.
Infatti, lo strumento previsto dal comma 2 dell'art. 193 per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio nel corso della gestione prevede la deliberazione del consiglio, il quale deve provvedere, almeno una volta all'anno, e comunque entro il 30 settembre, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Il corretto esercizio di questo compito, che rientra nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite ai consigli dall'art. 42 del testo unico, presuppone un bilancio di previsione annuale che sia stato elaborato nella logica della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.
Il rilievo fondamentale degli adempimenti posti dalla citata norma, volti a garantire una corretta gestione finanziaria, emerge quindi dall'attribuzione al consiglio comunale della competenza all'adozione della relativa delibera e dalla circostanza che l'omissione dei provvedimenti di riequilibrio, da adottare successivamente e separatamente solo ove necessari in conseguenza della ricognizione effettuata dall'organo consiliare, è equiparata 'ad ogni effetto' alla mancata approvazione del bilancio di previsione.